Cassazione Penale, Sentenza n. 9203/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione contro la sentenza di appello, articolata in sette motivi principali: 1) violazione dell'art. 24 Cost. connessa alla posizione del coimputato Murgia (morto) e presunta lesione del diritto di difesa degli eredi; 2) omessa pronuncia su eccezioni preliminari e inutilizzabilità di atti (proroga indagini) e compressione del contraddittorio per mancata escussione di testi; 3) errata valutazione dei fatti e della prescrizione relativamente al capo b) (truffa) e contraddizioni con precedente sentenza; 4) errata valutazione delle prove e violazione di legge rispetto al capo g) (frode fiscale) e assegnazione del ruolo di "dominus" a Santise; 5) illogicità e contraddittorietà della motivazione sulle statuizioni civili e sulla provvisionale; 6) illogicità della motivazione sul quantum di pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art.133 c.p., art.62-bis c.p.); 7) vizi di natura processuale (sostituzioni di giudici, legittimo impedimento difensore, pluralità di sostituzioni del collegio d'appello, ammissione e presentazione di memorie da parte delle parti civili, mancata escussione di testi, ecc.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Per le ragioni espresse: i motivi sono stati ritenuti carenti di specificità, in parte implicano un sindacato di merito (vietato in sede di legittimità), in parte sono generici o di difetto di legittimazione (es. impugnazione relativa a soggetto deceduto). La statuizione impugnata della Corte d'appello è quindi confermata nei suoi esiti: le decisioni di merito (tra cui la pronuncia di non doversi procedere per prescrizione su taluni capi, l'assoluzione per altri capi, la condanna per il delitto di frode fiscale relativo al capo g) con pena rideterminata a 2 anni e concessione della sospensione condizionale, la revoca di talune statuizioni civili e la riduzione della confisca sino alla concorrenza di euro 104.811,76) restano operative. Si condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione alle parti civili costituite delle spese del grado, liquidate complessivamente in 5.000 euro oltre oneri di legge.
Norme richiamate
Costituzione
Invocato dal ricorrente per la tutela del diritto di difesa degli eredi del de cuius; la Corte ha ritenuto la questione inammissibile per difetto di legittimazione e per la natura improcedibile dell'impugnazione avanzata dopo la morte dell'imputato.
Codice di procedura penale
Norma richiamata quale titolo formale del ricorso per cassazione; la Corte ha valutato l'atto ai sensi di tale articolo e dichiarato l'inammissibilità per carenza di specificità dei motivi.
Codice di procedura penale
art. 591, comma 1, lett. a)
Richiamato in relazione ai vizi formali del ricorso; la Corte ha riscontrato mancanza di legittimazione del difensore ad impugnare profili connessi a un imputato deceduto.
Decreto-Legge
D.L. 137/2020, art. 23, comma 8
Cita la possibilità di trattare il ricorso senza la presenza dei difensori; la Corte ha proceduto in tale forma.
Codice di procedura penale
Richiamato nei motivi attinenti alla rinnovazione istruttoria; la Corte territoriale aveva ritenuto non necessaria la rinnovazione per completezza del materiale probatorio in atti, valutazione ritenuta non censurabile in cassazione per genericità.
Codice penale
Richiamato in tema di determinazione della pena e attenuanti; la Corte d'appello ha motivato correttamente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche valutando la gravità e il disegno criminoso complessivo.
Codice penale
Citando il criterio dell'art. 62-bis in relazione alla recidiva o altre circostanze aggravanti/attenuanti; la valutazione del giudice di merito è stata ritenuta congrua e non suscettibile di sindacato per cassazione dato il carattere discrezionale.
Codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. c) e artt. correlati
Richiamato per la teoria degli 'error in procedendo' e limiti del sindacato di cassazione; la Corte ha osservato che, pur potendo esaminare errori in procedendo, il ricorrente non ha articolato le eccezioni con la necessaria specificità cronologica e fattuale.
Codice di procedura penale
Norma applicata per la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Codice di procedura penale
Richiamato quale principio che impone alla parte, anche quando deduce inutilizzabilità di atti, di indicare gli elementi dai quali desumere le caratteristiche dell'atto; la difesa non ha assolto tale onere.
Decreto Ministeriale
D.M. 55/2014 e aggiornamento D.M. 147/2022
Richiamati ai fini della liquidazione delle spese di difesa delle parti civili; la Corte ha disposto la liquidazione secondo i parametri indicati.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve essere specifico: deve indicare chiaramente i singoli motivi, confrontarsi direttamente con la motivazione impugnata e non limitarsi a riproporre valutazioni di merito alternative.
- La Corte di Cassazione non è sede per il sindacato di merito: non può riformare valutazioni probatorie ordinarie né riesaminare direttamente le prove, salvo che il motivo non configuri un vizio di diritto o mancanza/manifesta illogicità della motivazione.
- Le eccezioni di inutilizzabilità di atti o di vizi procedurali devono indicare esplicitamente gli atti interessati e dimostrare l'incidenza sul compendio probatorio; la genericità comporta inammissibilità.
- La mancata escussione di testimoni previamente ammessi può comportare la decadenza dalla prova se dovuta a negligenza nella citazione; la revoca delle ammissioni è legittima se non rispettati i termini procedurali.
- L'impugnazione di profili relativi a un imputato deceduto è generalmente inammissibile per difetto di legittimazione; le azioni degli eredi in sede civile non giustificano automaticamente un ricorso penale post mortem.
- In materia di pena e attenuanti il giudice di merito ha ampia discrezionalità: la Corte di legittimità richiede motivazioni manifeste di illogicità o violazioni di legge per intervenire.
- Ricorsi inammissibili o generici possono comportare condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende quando emergano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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