Cassazione Penale, Sentenza n. 9679/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che, su richiesta del Pubblico Ministero, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso nella sentenza del 17/02/2009 (irrevocabile il 24/10/2013). La sospensione era subordinata alla demolizione di opere abusive; il ricorrente deduceva che il Pubblico Ministero non avrebbe potuto chiedere la revoca senza prima ottenere dal Giudice dell'esecuzione la fissazione del termine per l'adempimento (ai sensi dell'art. 165, comma 6, c.p.), sostenendo quindi un vizio procedurale nel non aver fissato il termine in contraddittorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha accertato dall'esame della sentenza di condanna che il Giudice della cognizione aveva già fissato il termine di sei mesi dall'irrevocabilità della sentenza per l'esecuzione della demolizione (indicato sia nella parte motiva sia nel dispositivo). Pertanto il Giudice dell'esecuzione ha correttamente preso atto del decorso del termine e revocato la sospensione condizionale della pena. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 165, comma 6, cod. pen.
Riferimento alla norma che disciplina la fissazione del termine per l'adempimento quando la sospensione condizionale è subordinata a obblighi; la Corte ha rilevato che il termine era già fissato nella sentenza di condanna (sei mesi dall'irrevocabilità), rendendo improcedibile la censura difensiva circa la mancata fissazione da parte del giudice dell'esecuzione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese per ricorsi inammissibili; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese processuali e, in base alla valutazione della Corte, anche la somma a favore della Cassa delle ammende
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata la giurisprudenza secondo cui, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è legittima la condanna al versamento a favore della Cassa delle ammende; la Corte di legittimità ha ritenuto mancanti tali elementi nel caso esaminato
Massime di principio
- Verificare sempre il contenuto integrale della sentenza di condanna (dispositivo e parte motiva): se il giudice della cognizione ha già fissato un termine per l'adempimento di una condizione, il Pubblico Ministero può chiedere la revoca del beneficio dopo il decorso di quel termine e il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione senza dover prima fissare un nuovo termine.
- Se la sentenza di condanna non ha fissato alcun termine per l'adempimento, la procedura corretta è che il Pubblico Ministero investa il giudice dell'esecuzione chiedendo la fissazione del termine e che il giudice, nel contraddittorio, comunichi la scadenza prima di valutare eventuali richieste di revoca.
- La mancata fissazione del termine da parte del giudice dell'esecuzione può costituire un profilo di illegittimità solo se effettivamente manca un termine nella sentenza di condanna e il PM ha omesso di chiedere la sua determinazione; l'accertamento documentale della sentenza è quindi decisivo.
- In sede di cassazione i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono essere dichiarati tali e comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, salvo elementi esimenti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Per la difesa, prima di proporre ricorso per cassazione su profili procedurali, è essenziale documentare con precisione l'assenza del termine nella sentenza impugnata o dimostrare altri vizi processuali effettivi, altrimenti la censura rischia di essere reputata manifestamente infondata.
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