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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13428/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per i reati indicati (artt. 512-bis e 648-bis cod. pen., aggravati ex art. 416-bis1) con i seguenti motivi principali: 1) inutilizzabilità delle intercettazioni ottenute tramite captatore informatico ("trojan") per presunta mancanza della "motivazione rafforzata" nei decreti autorizzativi; 2) insufficienza di prova e difetto di motivazione quanto alla responsabilità per il delitto di cui all'art. 512-bis (mancanza della condotta tipica e dell'elemento soggettivo; assenza di individuazione delle somme illecite investite nella Vonax); 3) violazione di legge e difetto di motivazione per il delitto di cui all'art. 648-bis (mancata individuazione del reato presupposto e contestuale eccezione di prescrizione trattandosi di condotta riferibile al 2000); 4) altre censure procedurali e di motivazione riproposte in sede di cassazione, inclusa l'argomentazione giurisprudenziale sulla disciplina applicabile alle intercettazioni con captatore informatico.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato nel suo complesso. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in gran parte infondati e/o reiterativi: - Sulle intercettazioni con captatore informatico: la Corte ha ritenuto che la "motivazione rafforzata" richiesta dall'art. 267 c.1 c.p.p. sia risultata adeguata nei decreti e nelle convalide già esaminate in sede cautelare e confermata da precedenti pronunce (tra cui la n. 27734/2023); quindi le conversazioni sono utilizzabili. - Sul punto degli investimenti nella Vonax: la Corte d'appello aveva dimostrato, con elementi fattuali (anche indicazione di somme in contanti individuate), che i versamenti alla Vonax erano provento del reato di cui all'art. 416-bis commesso da Schiavone e che la intestazione a Ucciero aveva finalità elusiva; si è confermata la responsabilità di Ucciero per riciclaggio (art. 648-bis) e per il reato contestato dall'art. 512-bis secondo la ricostruzione del giudice di merito. - Sulla presunta anteriore maturazione delle somme: la Corte ha richiamato che ai fini del riciclaggio rileva il momento in cui avviene l'investimento/versamento (qui nel 2020 con costituzione della società), per cui non opera la prescrizione rivendicata. - Rilevato altresì il principio che l'intestatario fittizio non necessita del dolo specifico proprio se consapevole del dolo dell'interponente; quindi la condotta di Ucciero integra il reato di riciclaggio mentre Schiavone risponde dell'autoriciclaggio per essere autore del reato presupposto. Per questi motivi il ricorso è respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 267 c.1 cod. proc. pen.

    Richiesta della "motivazione rafforzata" nei decreti di autorizzazione alle intercettazioni; la Corte ha ritenuto che tale onere fosse soddisfatto nei decreti e nelle convalide impugnate e conforme alla giurisprudenza richiamata

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma di riferimento per i delitti di criminalità organizzata; la circostanza dell'aggravante/contestazione ha influito sulla qualificazione delle condotte e sulla valutazione della pericolosità e del contesto (finalità elusiva di misure prevenzionali)

  • art. 512-bis cod. pen.

    Reato contestato al ricorrente; la Corte d'appello ha ritenuto sufficiente la prova della condotta e dell'elemento soggettivo in relazione alla fattispecie ed alle caratteristiche dell'operazione societaria

  • art. 648-bis cod. pen.

    Riciclaggio: la Corte ha ritenuto integrata la condotta di riciclaggio in capo a Ucciero al momento dell'investimento/versamento nella Vonax, anche se il denaro aveva origine anteriore

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    Autoriciclaggio: la Corte ha richiamato la distinzione tra autoriciclaggio e riciclaggio, ritenendo che Schiavone rispondesse dell'autoriciclaggio (essendo autore del reato presupposto) mentre Ucciero del riciclaggio in quanto terzo che ha ricevuto/gestito i proventi

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Le intercettazioni effettuate mediante captatore informatico possono essere ritenute utilizzabili se i decreti di autorizzazione e le convalide contengono una motivazione compatibile con l'onere rafforzato previsto da art. 267 c.1 c.p.p.; contestazioni generiche sulla mancanza di motivazione senza riferimenti puntuali agli atti sono difficilmente accolte
  • Nel reato di riciclaggio conta il momento in cui si realizza l'operazione di investimento/versamento che "sostituisce" o "occulta" la provenienza delittuosa: anche se il denaro ha origine temporale anteriore, l'atto di impiego successivo può integrare il reato e non risultare prescritto
  • L'intestatario fittizio di beni non è sempre tenuto al dolo specifico proprio dell'interponente: è sufficiente la consapevolezza del dolo altrui perché si configuri responsabilità per trasferimento fraudolento di valori/riciclaggio, secondo la giurisprudenza consolidata
  • Nel giudizio di cassazione le censure devono confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito; argomentazioni reiterative o genericamente speculative della stessa questione decisa in sede cautelare tendono ad essere rigettate
  • La distinzione tra autoriciclaggio e riciclaggio è rilevante: chi è autore del reato presupposto può essere chiamato a rispondere di autoriciclaggio; chi riceve o gestisce i proventi senza essere autore del delitto presupposto può essere responsabile di riciclaggio

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