Cassazione Civile, Ordinanza n. 29164/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di agenzia nel settore della telefonia mobile e fissa. L'agente ha agito per ottenere somme conseguenti alla cessazione del rapporto, sostenendo che il recesso fosse giustificato da condotte della preponente: mancata assegnazione di un portafoglio clienti nel business plan 2007, riduzione drastica dell'attività e del fatturato, vendita diretta ai clienti già acquisiti, contatti con altri agenti per proporre rapporti diversi, assegnazione di parte del portafoglio a terzi e mancato invio di aggiornamenti commerciali. Il tribunale aveva riconosciuto solo una somma per la cessazione del mandato relativo alla telefonia fissa e aveva respinto il resto, ritenendo non provata la giusta causa del recesso per la telefonia mobile. In appello la società agente otteneva un parziale accoglimento: veniva riconosciuta la giusta causa di recesso anche per la telefonia mobile, l'indennità ex art. 1751 c.c. e ulteriori somme per premio di produttività e preavviso. La preponente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 2 dell'Accordo Economico Collettivo, sostenendo che la riduzione del portafoglio clienti fosse consentita dalla disciplina collettiva e non potesse integrare giusta causa di recesso; 2) violazione dell'art. 1751 c.c., contestando il riconoscimento e la quantificazione dell'indennità di cessazione in difetto dell'accertamento circa la procurata clientela, lo sviluppo degli affari e le provvigioni perdute.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel contratto di agenzia, la giusta causa di recesso può essere valutata in via analogica ai sensi dell'art. 2119 c.c., ma l'esercizio del potere di riduzione del portafoglio clienti previsto dalla disciplina collettiva resta comunque soggetto ai limiti di correttezza e buona fede; nel caso concreto la riduzione arbitraria del portafoglio è stata correttamente qualificata dai giudici di merito come inadempimento colpevole e non di scarsa importanza, idoneo a legittimare il recesso dell'agente. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché la Corte territoriale aveva accertato, sulla base delle risultanze peritali, la permanenza di vantaggi per la preponente derivanti dall'attività svolta dall'agente e aveva correttamente applicato i criteri di equità nella liquidazione dell'indennità ex art. 1751 c.c., con valutazione di fatto non censurabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2119 c.c.
Nel contratto di agenzia il concetto di giusta causa di recesso può essere applicato in via analogica; occorre un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
art. 2 Accordo Economico Collettivo 20 marzo 2002
La facoltà del preponente di ridurre unilateralmente zona o portafoglio clienti è riconosciuta dalla disciplina collettiva, ma resta soggetta ai limiti di correttezza e buona fede e non esclude automaticamente la giusta causa di recesso dell'agente.
artt. 1175 e 1375 c.c.
L'esercizio di un diritto potestativo, anche se previsto dalla contrattazione collettiva, deve rispettare i principi di correttezza e buona fede.
art. 1751 c.c.
L'indennità di cessazione del rapporto di agenzia presuppone che l'agente abbia procurato nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, e che sussistano vantaggi permanenti per il preponente; la quantificazione deve essere equa alla luce delle circostanze del caso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata invocata come norma di legittimità per denunciare violazioni di legge nella decisione di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Viene dato atto, in caso di rigetto del ricorso, dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel contratto di agenzia, la riduzione del portafoglio clienti o della zona da parte del preponente, pur astrattamente consentita dalla disciplina collettiva, può integrare giusta causa di recesso dell'agente se, per entità e modalità, altera in modo significativo l'equilibrio contrattuale e viola correttezza e buona fede.
- La giusta causa di recesso nel rapporto di agenzia richiede un inadempimento colpevole, di non scarsa importanza, idoneo a non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto; l'apprezzamento della sua sussistenza è rimesso al giudice di merito se sorretto da motivazione congrua.
- L'esercizio di un potere unilaterale previsto dal contratto o dalla contrattazione collettiva non è sottratto ai principi generali di correttezza e buona fede, i quali ne delimitano la legittimità concreta.
- Ai fini dell'indennità ex art. 1751 c.c., rileva la persistenza di vantaggi per il preponente derivanti dall'attività dell'agente, nonché la presenza dei presupposti di legge per il riconoscimento dell'indennità; la quantificazione equitativa deve fondarsi sulle circostanze del caso e su elementi idonei a personalizzare il quantum.
- In cassazione non è censurabile la valutazione di fatto del giudice di merito quando questi abbia esaminato le risultanze istruttorie e peritali e abbia motivato in modo non illogico la sussistenza dei presupposti dell'indennità.
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