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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26167/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativo all’anno d’imposta 2010 emesso nei confronti di un consorzio cooperativo, sulla base di un p.v.c. della Guardia di Finanza che aveva ipotizzato un meccanismo fraudolento realizzato mediante cooperative consorziate asseritamente fittizie. Secondo l’Ufficio, il consorzio aveva utilizzato tali cooperative nei servizi di pulizia e facchinaggio, con indebita detrazione dell’IVA sulle fatture emesse per operazioni inesistenti e con rettifica induttiva del reddito imponibile. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, in appello l’Ufficio aveva ottenuto riforma, ma in cassazione la sentenza di appello era stata cassata con rinvio per motivazione apparente e per errata applicazione delle regole sull’accertamento induttivo dei costi. Nel giudizio di rinvio la CTR ha annullato integralmente l’avviso ritenendo che l’Agenzia non avesse considerato le componenti negative di reddito e che, in sostanza, avesse disconosciuto tutti i costi in violazione delle norme invocate. Contro questa decisione l’Agenzia ha proposto tre motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la CTR non avesse considerato la fittizietà delle cooperative e il fatto che l’Ufficio avesse comunque riconosciuto costi nella misura dell’80% dei ricavi; 2) nullità della sentenza per violazione delle norme sul processo tributario e degli artt. 112 e 277 c.p.c., poiché, una volta ritenuta indebita la totale esclusione dei costi, la CTR avrebbe dovuto rideterminare il quantum della pretesa e non annullare integralmente l’atto; 3) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla ripresa IVA, cioè sulla detrazione ritenuta indebita per fatture inerenti operazioni inesistenti.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo e il terzo. Cassa quindi la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese. La Cassazione afferma che, nel giudizio tributario di impugnazione-merito, se l’atto impositivo è ritenuto illegittimo per ragioni sostanziali e non formali, il giudice non può limitarsi ad annullarlo integralmente, ma deve esaminare nel merito la pretesa e rideterminare, entro i limiti delle domande, l’effettivo quantum dovuto, tenendo conto delle componenti negative di reddito eventualmente accertabili anche induttivamente. Inoltre, la CTR avrebbe dovuto pronunciarsi espressamente sulla ripresa IVA oggetto di specifica domanda dell’Ufficio, non potendo considerarla assorbita dalla questione relativa alle imposte dirette.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo; non basta censurare il mancato apprezzamento di argomentazioni difensive o di elementi istruttori se il fatto storico sia stato comunque considerato.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua deduzione nel giudizio di merito.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Impone il deposito degli atti e documenti rilevanti a sostegno del motivo di ricorso, secondo il rigoroso onere di autosufficienza.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro per dedurre la nullità della sentenza per errori processuali, tra cui la violazione dell’art. 112 c.p.c. o l’omessa pronuncia.

  • art. 2 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato come norma sul processo tributario, nel contesto della censura per il mancato esercizio del potere di rideterminazione della pretesa.

  • art. 35, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai poteri decisori del giudice tributario.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; l’omessa pronuncia sul motivo di appello integra nullità.

  • art. 277 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla necessità di decidere il merito della pretesa entro i limiti devoluti.

  • art. 109 TUIR

    Nell’accertamento del reddito non possono essere ignorate le componenti negative di reddito che emergano, anche se determinate induttivamente.

  • art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993

    Viene richiamato per affermare che, in presenza di operazioni inesistenti, occorre comunque tener conto dei costi relativi nelle forme consentite dalla legge.

  • art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973

    Nell’accertamento induttivo puro l’Ufficio deve ricostruire la situazione reddituale complessiva del contribuente, considerando anche i costi e le componenti negative emerse.

  • art. 53 Cost.

    È richiamato come parametro costituzionale che impone di tassare il reddito netto e non il profitto lordo.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di impugnazione-merito, l’accertamento sostanzialmente illegittimo non può essere semplicemente annullato: il giudice deve ricostruire e, se necessario, rideterminare il tributo dovuto entro i limiti delle domande di parte.
  • In sede di accertamento induttivo puro, la ricostruzione del reddito deve considerare anche le componenti negative e i costi comunque emersi dagli accertamenti; non è legittimo tassare il profitto lordo come se fosse reddito imponibile.
  • Se il giudice di rinvio è investito della domanda relativa a una specifica ripresa fiscale, deve pronunciarsi su di essa espressamente; l’omessa pronuncia integra nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può essere usato per contestare la valutazione giuridica del giudice o il mancato esame di singoli elementi istruttori, ma solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo effettivamente discusso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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