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Ordinanza

Ordinanza n. 2876/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva accolto la tutela solo ai fini del completamento del contratto in essere, negandola per la permanenza con riserva nelle GPS e nelle graduatorie di istituto e per la partecipazione alle relative procedure e operazioni di conferimento degli incarichi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La docente ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio, chiedendo l’estensione della tutela anche alla permanenza con riserva nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nelle graduatorie di istituto, alla partecipazione con riserva alle procedure di aggiornamento delle GPS, alla presentazione dell’istanza di scelta delle sedi e delle preferenze e alle successive operazioni di conferimento degli incarichi. Il testo non specifica ulteriori articolazioni dei motivi di appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo l’ordinanza del TAR immune dai vizi dedotti nella parte contestata. È stata quindi confermata la delimitazione della tutela cautelare al solo completamento del contratto in essere, senza estensione della misura alla permanenza o partecipazione con riserva nelle graduatorie e nelle procedure di aggiornamento e conferimento degli incarichi. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato; la norma è richiamata quale base processuale dell’impugnazione.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, il Consiglio di Stato respinge l’impugnazione quando l’ordinanza del TAR risulta immune dai vizi dedotti e la misura concessa appare adeguatamente circoscritta rispetto alla tutela richiesta.
  • La tutela cautelare può essere limitata al completamento di un rapporto contrattuale in essere senza necessariamente estendersi alla permanenza con riserva in graduatorie pubbliche o alla partecipazione con riserva a successive procedure di aggiornamento e conferimento degli incarichi, quando il giudice non ravvisi ragioni per ampliare la misura.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelareAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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