Cassazione Penale, Ordinanza n. 08831/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per furto aggravato resta quindi ferma, così come la motivazione della Corte di appello in tema di recidiva.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite difensore, articolando un solo motivo relativo all'applicazione della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e privo di specificità estrinseca, osservando che la Corte territoriale aveva già reso una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto sulla recidiva e che il ricorrente non si era confrontato effettivamente con tale motivazione.
Norme richiamate
art. 99 c.p.
La recidiva è stata ritenuta correttamente applicata e adeguatamente motivata dal giudice di merito; il ricorso che non si confronti con tale motivazione è privo di specificità.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 606 c.p.p.
Il motivo di ricorso deve avere specificità e confrontarsi con la motivazione impugnata; in difetto, può essere dichiarato inammissibile.
Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690
È richiamato il principio secondo cui il giudice di merito deve rendere una motivazione adeguata sull'applicazione della recidiva, e la censura di legittimità deve misurarsi effettivamente con tale argomentazione.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando è generico o manifestamente infondato e non si confronta con la specifica motivazione del giudice di merito.
- In tema di recidiva, la motivazione del giudice di merito è sufficiente se congrua in fatto e corretta in diritto; la censura di legittimità deve indicare puntualmente perché tale motivazione sarebbe erronea o illogica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La conferma della condanna in appello resta ferma quando il ricorso per cassazione non supera il vaglio di specificità e non incide validamente sulla valutazione di merito.
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