Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25832/2021 del 23/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di opposizione alla stima nell'ambito di una procedura espropriativa per lavori di ampliamento del cimitero. La Corte d'appello aveva determinato l'indennità definitiva di esproprio in euro 48.001,50, ritenendo che le particelle espropriate ricadessero in area destinata a servizi e in fascia di rispetto cimiteriale, dunque in situazione di inedificabilità legale; aveva inoltre valorizzato ulteriori elementi tecnici emersi dalla consulenza, quali la classe di rischio geologico III B, l'alta pericolosità geomorfologica e la collocazione in zona di interesse archeologico generale, escludendo anche la rilevanza di una valorizzazione IMU operata dal Comune, perché riferita a macroaree e non a singole particelle. I proprietari hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 37-40 d.P.R. n. 327/2001 e dell'art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che l'indennità sarebbe stata determinata secondo il solo criterio agricolo, senza considerare le possibilità di utilizzazione intermedia del terreno; con il secondo hanno dedotto violazione dell'art. 59 L. n. 446/1997 e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che non fosse stato utilizzato come parametro il valore attribuito dal Comune ai fini IMU. Il Comune ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con due motivi, contestando il regolamento delle spese di lite e delle spese di consulenza tecnica d'ufficio, assumendo di non essere stato realmente soccombente e che la CTU fosse stata disposta nell'interesse comune delle parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dei proprietari e ha rigettato il ricorso incidentale del Comune. Ha ritenuto che il primo motivo dei proprietari richiedesse in realtà un nuovo accertamento di fatto sulla natura edificabile o meno delle aree, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione; ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva correttamente applicato il criterio dell'inedificabilità legale, trattandosi di area vincolata a servizi pubblici e fascia cimiteriale, senza che fosse stata provata una diversa utilizzazione intermedia suscettibile di incidere sul valore venale. Quanto al secondo motivo dei proprietari, la Corte lo ha reputato inammissibile per commistione impropria di censure ex art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., oltre che per genericità e per mancata aggressione della ratio decidendi, fondata sulla non comparabilità dei valori IMU, espressi per macroaree e con finalità deflattiva, rispetto alla valutazione di singole particelle ai fini indennitari. Sul ricorso incidentale, la Cassazione ha confermato il riparto delle spese fondato sulla soccombenza globale del Comune, perché l'indennità riconosciuta era comunque superiore a quella da esso prospettata, e ha ritenuto legittimo porre integralmente a carico dell'ente le spese della consulenza tecnica d'ufficio. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 37-40 d.P.R. n. 327/2001

    La determinazione dell'indennità di esproprio deve avvenire in base al valore venale del bene e alla sua edificabilità legale al momento del decreto di esproprio; se l'area è sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta, non sussistono possibilità legali di edificazione.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere la corretta interpretazione delle norme sull'indennità, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché richiedeva un diverso accertamento fattuale.

  • art. 59 L. n. 446/1997

    La valutazione del Comune ai fini IMU non costituisce parametro vincolante per la stima indennitaria, specie quando riguarda macroaree e ha funzione indicativa/deflattiva.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza globale; la compensazione, totale o parziale, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. Le spese di CTU sono regolabili come costi processuali e possono essere poste a carico della parte che ha dato causa al giudizio.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Non è consentito sovrapporre in modo promiscuo censure di violazione di legge e vizio motivazionale sulla medesima questione; il motivo deve essere specifico e colpire la ratio decidendi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico delle parti soccombenti secondo la disciplina speciale.

Massime di principio

  • Nella determinazione dell'indennità di esproprio, il giudice deve avere riguardo all'edificabilità legale del suolo al momento del decreto ablativo; se il vincolo urbanistico o speciale preclude in modo assoluto l'edificazione privata, il terreno va trattato come non edificabile ai fini indennitari.
  • La parte che contesta in cassazione l'accertamento sulla natura edificabile del bene non può limitarsi a denunciare una violazione di legge, ma deve confrontarsi con il fatto già accertato dal giudice di merito; una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio è inammissibile.
  • Ai fini della stima del valore venale, le eventuali possibilità di utilizzazione intermedia tra agricola ed edificatoria possono rilevare solo se risultano concretamente assentite dalla disciplina vigente e adeguatamente provate dalla parte interessata.
  • Non è corretta una critica per cassazione che cumuli, sulla stessa questione, doglianze di violazione di legge e di vizio motivazionale senza una chiara distinzione delle rispettive censure e senza aggredire la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della sentenza impugnata.
  • La valutazione effettuata dal Comune per fini IMU non è automaticamente trasferibile alla stima indennitaria, specie quando sia riferita a macroaree e non a specifiche particelle, e quando risponda a finalità diverse da quelle della giusta indennità di esproprio.
  • In tema di spese processuali, la soccombenza va apprezzata con riferimento all'esito finale della lite; la parte non integralmente vittoriosa può essere condannata alle spese anche se abbia conseguito un risultato solo parzialmente favorevole.
  • Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in quanto costi del processo disposti nell'interesse della giustizia, rientrano nel regolamento delle spese ex artt. 91 e 92 c.p.c. e possono essere poste a carico della parte che abbia dato causa al giudizio.

Come è indicizzato

MaterieProprietàEspropriazione forzataImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.