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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17795/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Bucci era stata condannata per bancarotta fraudolenta documentale per aver omesso la tenuta delle scritture contabili e la redazione/deposito dei bilanci, rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti societari dopo il 2009. In appello ha censurato, tra l'altro, l'assenza di motivazione sul piano soggettivo del reato (dolo specifico) e ha sostenuto di essere stata solo amministratrice formale, "testa di legno", mentre la gestione reale era affidata al convivente Samele che si assumeva la responsabilità del dissesto. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse insufficiente: il richiamo sintetico alla sentenza di primo grado e l'argomentazione basata sulla sola assenza di documentazione e sul rapporto di convivenza non danno conto della necessaria dimostrazione della consapevolezza dell'amministratrice (elemento soggettivo) richiesta per l'ipotesi di omessa tenuta fraudolenta delle scritture.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari per nuovo esame. Ha rilevato che deve essere valutata la distinzione tra le due ipotesi previste dall'art. 216 L.F. (omessa tenuta/sottrazione delle scritture, che richiede dolo specifico, e fraudolenta tenuta dei libri, che è reato a dolo generico con scritture rinvenute ed esaminate). Ha inoltre disposto che la Corte territoriale, nel nuovo esame, valuti anche la possibilità della fattispecie meno grave (bancarotta semplice documentale) e riesamini d'ufficio le pene accessorie fallimentari alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 222/2018 (che ha dichiarato illegittimo l'ultimo comma dell'art. 216 L.F. nella parte in cui prevedeva pene accessorie di durata fissa di dieci anni), applicando la norma con efficacia ex tunc.

Norme richiamate

  • art. 216 Legge Fallimentare (L.F.)

    La norma prevede condotte alternative in materia documentale: l'omessa tenuta o sottrazione delle scritture (che richiede dolo specifico: scopo di procurare un ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori) e la fraudolenta tenuta dei libri (ipotesi a dolo generico, presuppone scritture effettivamente rinvenute ed esaminate).

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 222/2018

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216 L.F. nella parte in cui prevedeva pene accessorie di durata fissa decennale; la relativa correzione va applicata con efficacia ex tunc anche nei processi in corso, pertanto la Corte di merito deve riesaminare d'ufficio le pene accessorie.

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019)

    Orientamenti richiamati che precisano la distinzione tra la sottrazione/omessa tenuta e la fraudolenta tenuta delle scritture contabili e affermano che la responsabilità dell'amministratore formale ("testa di legno") può sussistere ma richiede la prova della consapevolezza dell'omessa tenuta e del dolo specifico.

Massime di principio

  • Per l'ipotesi di omessa tenuta o sottrazione delle scritture contabili (art. 216 L.F.) è necessario provare il dolo specifico: l'intento di procurare un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori; la sola assenza di documentazione non è di per sé sufficiente.
  • La qualifica di "amministratore formale" o "testa di legno" non comporta automaticamente responsabilità penale: è necessario dimostrare la consapevolezza dell'amministratore circa l'omessa tenuta delle scritture e la volontà di recare pregiudizio.
  • Il rapporto di convivenza o la circostanza che un terzo abbia operato di fatto nella gestione societaria possono essere indizi rilevanti, ma da soli non suppliscono alla prova del dolo specifico.
  • Se le prove non dimostrano il dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale, il giudice deve valutare la sussistenza dell'ipotesi meno grave (bancarotta semplice documentale).
  • La Corte di merito deve dare risposta puntuale e motivata a ciascuna censura sollevata dalla difesa; un richiamo sintetico alla motivazione di primo grado è insufficiente e può determinare annullamento per vizio di motivazione.
  • A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 222/2018, le pene accessorie previste dall'art. 216 L.F. vanno riesaminate e calibrate (applicazione ex tunc della declaratoria), anche d'ufficio, nei procedimenti in corso.

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