Cassazione Penale, Sentenza n. 7762/2022 del 03/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Amato ha impugnato la sentenza di condanna (processo abbreviato) per più rapine a mano armata e sequestro di persona, contestando: 1) l'applicazione dell'art. 605 c.p. (sequestro di persona), sostenendo che la costrizione alle vittime fu di durata breve e funzionale alla rapina, con le porte dei bagni non chiuse a chiave, per cui il sequestro si sarebbe dovuto considerare assorbito nella rapina; 2) la responsabilità per detenzione/porto di arma (art. 192 co.2 c.p.p.), rilevando che nessuna arma fu direttamente rinvenuta in uso ai rapinatori e che una vittima aveva percepito un'arma giocattolo; inoltre contestava la valorizzazione indiziaria della pistola calibro 9 con matricola abrasa trovata presso la compagna del ricorrente e l'attribuzione di un ruolo di "armiere" al ricorrente senza riscontri.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le doglianze mirate a una rivalutazione dei fatti e delle prove, materia riservata al giudice di merito, e non idonee a mettere in crisi la motivazione conforme dei due gradi (c.d. "doppia conforme"). Sulla questione del sequestro, la Corte ha ricordato che la privazione della libertà non richiede l'impossibilità assoluta di fuga: sono rilevanti le minacce, la travisatura, l'intimidazione e la condotta che scoraggia o rende pericolosa la fuga, anche se la porta non fu chiusa a chiave. Quanto all'arma, la sentenza di appello è stata ritenuta correttamente fondata su numerosi indizi (confessione del coimputato, dichiarazioni delle vittime, rinvenimento della pistola con matricola abrasa presso la convivente). Per questi motivi la Corte ha respinto il ricorso e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'erogazione di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 605 cod. pen. (sequestro di persona)
Il sequestro si configura anche quando la limitazione della libertà non sia assoluta: è sufficiente che intimidazioni, travisamento o misure idonee a scoraggiare la fuga rendano l'allontanamento possibile solo con iniziative imprudenti o pericolose.
art. 192 co. 2 cod. proc. pen.
Richiamato rispetto alla valutazione delle fonti di prova relative all'esistenza e all'uso di armi: la Corte precisa che la censura sulla valutazione probatoria è inammissibile in Cassazione quando ripropone una rivalutazione dei fatti.
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Limita il sindacato di legittimità ai vizi della motivazione manifesti (mancanza, contraddittorietà, illogicità manifeste); la Corte ricorda che in presenza di doppia conforme l'articolo restringe l'ammissibilità dei motivi basati su diversa valutazione delle prove.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente alle spese e, se il motivo è gravato da colpa, il versamento alla Cassa delle Ammende; applicata con commisurazione della somma a euro 3.000,00.
artt. 125 e 546 cod. proc. pen. (richiamati)
Richiamati nel contesto della discussione sui limiti della censura processuale; la Corte sottolinea che non è ammissibile superare i limiti di valutazione previsti dall'art. 606 invocando altri rimedi processuali.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti: i motivi che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili, specialmente se vi è "doppia conforme" (stessa valutazione in primo e secondo grado).
- Il sequestro di persona può sussistere anche se la vittima aveva una residua possibilità di fuga, purché l'allontanamento fosse realisticamente scoraggiato o pericoloso a causa di minacce, travisamento, armi o altre misure intimidatorie.
- Per la sussistenza del reato di porto/detenzione d'arma non è necessario il rinvenimento dell'arma in mano all'imputato se il quadro indiziario complessivo (confessioni, dichiarazioni delle vittime, altri rinvenimenti collegabili) è coerente e congruamente motivato.
- In presenza di pronunce conformi di merito, il ricorso per cassazione deve indicare vizi specifici e decisivi della motivazione (omissione o manifesto travisamento delle prove) per essere ammesso.
- In caso di ricorso inammissibile per colpa del ricorrente si applicano sanzioni economiche oltre alle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
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