Cassazione Penale, Sentenza n. 41014/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto, ai sensi degli artt. 327-bis e 391-bis c.p.p., di procedere con incidente probatorio per escutere tre testi (Vitulano Giovanni, Vitulano Sabatino, Arvonio Antonietta) al fine di acquisire "prove nuove" utili a sostenere una istanza di revisione della condanna irrevocabile per omicidio e tentata rapina (sentenza Corte d'Assise d'Appello di Napoli del 15/02/2007). In particolare si voleva dimostrare che i sacchi di nocciole caricati il giorno del fatto recassero il marchio di una ditta di Viterbo e verificare se tale circostanza fosse nota solo a un ristrettissimo gruppo ovvero nota in ambito più ampio, con possibile impatto sui riscontri alle dichiarazioni del collaboratore Addeo e, dunque, sulla tesi accusatoria.
La decisione
La Corte d'Appello di Roma aveva dichiarato inammissibile l'istanza per palese superfluità o inidoneità delle dichiarazioni richieste a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio rispetto ai presupposti della revisione. Il ricorso per cassazione di Nunziata è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che: a) la richiesta di incidente probatorio rivolta al giudice della revisione rientra nella disciplina degli artt. 327-bis e 391-bis; b) il giudice distrettuale può, ai sensi dell'art. 634 c.p.p., dichiarare l'inammissibilità anche d'ufficio e verificare, in sede preliminare e in astratto, la rilevanza/ non superfluità delle prove nuove rispetto a quelle già acquisite; c) nel caso concreto le dichiarazioni richieste risultavano, ictu oculi, inidonee a determinare un ribaltamento del giudicato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di una somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 327-bis cod. proc. pen.
Consente alla difesa di richiedere atti difensivi, fra cui l'incidente probatorio, al giudice della revisione quando non sia stato possibile acquisire in precedenza le dichiarazioni; la cassazione ha confermato che la richiesta va indirizzata al giudice della revisione.
art. 391-bis cod. proc. pen.
Regola l'escussione della persona che si è avvalsa della facoltà di non rispondere e individua i riferimenti per l'indagine difensiva; la Corte ne ha riconosciuto l'analogia operativa con l'istituto dell'incidente probatorio in sede di revisione.
art. 630 cod. proc. pen.
Prevede i motivi di revisione per cui possono essere invocate nuove prove che dimostrino l'innocenza; era la ratio per richiedere l'incidente probatorio volto a produrre "prove nuove".
art. 634 cod. proc. pen.
Attribuisce alla Corte dell\'appello la facoltà di dichiarare l'inammissibilità delle istanze di revisione per manifesta infondatezza; la Corte di Cassazione ha confermato tale potere di valutazione preliminare anche d'ufficio.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze della declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese e possibilità di ammenda; la sentenza ha applicato tale disciplina e irrogato una somma alla cassa delle ammende.
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di nullità del provvedimento; la Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le doglianze sollevate con riferimento a questi motivi rispetto alla decisione impugnata.
art. 666 cod. proc. pen.
Citate dalla difesa nella prospettiva di un'interpretazione estensiva per rendere impugnabile il rigetto dell'incidente probatorio; la Corte non ha accolto la necessità di estendere diversamente la disciplina, avendo riconosciuto la ricorribilità del provvedimento ai sensi di legge.
art. 568 cod. proc. pen.
Rilevato dalla difesa sul principio di tassatività degli strumenti impugnatori; la Corte ha comunque chiarito la sussistenza della rimessione al rimedio di cassazione per il provvedimento di rigetto.
artt. 127, 178, 185 cod. proc. pen.
art. 127; art. 178 lett. b) e c); art. 185 co. 1
Richiamati dal ricorrente per contestare la mancata instaurazione del contraddittorio con il PM e per presunta nullità; la Corte ha escluso l'obbligo di coinvolgimento preventivo del PM nella verifica preliminare di inammissibilità e ha ritenuto infondate le doglianze.
artt. 529, 530, 531 cod. proc. pen.
Citate dalla giurisprudenza richiamata in tema di giudizio di revisione e degli esiti che, ove dimostrati, potrebbero portare al proscioglimento; la valutazione preliminare deve verificare astrattamente se le nuove prove possono incidere su tali esiti.
Massime di principio
- La richiesta di incidente probatorio in vista di una revisione va rivolta al giudice della revisione (art. 327-bis) e può essere dichiarata inammissibile se, in sede preliminare, risulta manifestamente superflua o inidonea a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio.
- Il controllo preliminare del giudice distrettuale è una valutazione astratta della idoneità delle "prove nuove" a incidere sul giudicato: è consentita la comparazione ictu oculi con le prove già acquisite, ma non è ammessa una anticipazione penetrante del merito della revisione.
- Il provvedimento di rigetto dell'istanza di incidente probatorio in sede di revisione è impugnabile (Cassazione) e il giudice può decidere anche d'ufficio l'inammissibilità ai sensi dell'art. 634 c.p.p.
- Non è sempre necessario un preventivo coinvolgimento del Pubblico Ministero prima della declaratoria di inammissibilità: il giudice della revisione ha poteri di valutazione preliminare anche senza un preventivo parere del PM.
- La mancata comparizione dei testimoni invitati può essere interpretata come esercizio della facoltà di non rispondere (art. 391-bis), e ciò può incidere sulla valutazione dell'utilità dell'escussione in incidente probatorio.
- Le conseguenze di una istanza manifestamente infondata possono comprendere condanna alle spese e ammende a carico del ricorrente; dunque le richieste di prova nuove in revisione devono essere fondate su elementi che, quantomeno astrattamente, appaiano idonei a ribaltare il giudizio.
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