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Ordinanza

Ordinanza n. 1262/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'accertamento e la declaratoria, - dell'illegittimità del silenzio – inadempimento serbato dall’I.N.P.S. sull'istanza-diffida, trasmessa in data 9 dicembre 2025, con la quale parte ricorrente ha chiesto la rideterminazione e la riliquidazione dell’indennità di buonuscita (TFS) con il riconoscimento del beneficio dei “sei scatti” ai sensi dell’art. 6 bis, comma 3 bis, del D.L. n. 387/1987, convertito nella Legge n.472/1987; - per la condanna dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale a provvedere entro un congruo termine, alla rideterminazione del provvedimento di liquidazione dell’indennità di buonuscita (Pratica n. 002202300153171, Fascicolo N. 200800028300TF), conteggiando l’importo relativo al beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio oltre alla corresponsione degli arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria, a favore del ricorrente, in quanto collocato in quiescenza dopo aver compiuto i 55 anni di età e maturato i 35 anni di servizio utile

Giustizia amministrativa202600341

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Silenzio dell’INPS sull’istanza-diffida del 9 dicembre 2025 volta alla rideterminazione e riliquidazione del TFS con il beneficio dei sei scatti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha chiesto di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dall’INPS e di ordinare all’Istituto di rideterminare il TFS già liquidato, riconoscendo i sei aumenti periodici di stipendio previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, oltre agli arretrati, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. Ha dedotto di essere stato collocato in quiescenza dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Nel ricorso ha inoltre formulato una domanda di accertamento della spettanza del beneficio.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito né la domanda sul silenzio né quella di accertamento del diritto ai sei scatti. Ha rilevato che la pretesa relativa alla liquidazione del TFS concerne un diritto soggettivo, poiché l’atto di liquidazione ha natura paritetica e non autoritativa; di conseguenza, il rito speciale sul silenzio non è utilizzabile per ottenere il riconoscimento di tale diritto. Poiché il ricorso comprende anche una domanda di accertamento soggetta al rito ordinario, il Collegio ha disposto, ai sensi dell’art. 32, comma 1, c.p.a., la trattazione dell’intera controversia nelle forme del rito ordinario, fissando l’udienza pubblica al 23 giugno 2027. Spese al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 6-bis, commi 1 e 2, d.l. 21 settembre 1987, n. 387, conv. in l. 20 ottobre 1987, n. 472, nel testo sostituito dall’art. 21 l. 7 agosto 1990, n. 232

    la pretesa dedotta in giudizio da parte ricorrente attiene al riconoscimento dei sei scatti di anzianità previsti dall’art. 6-bis, 1° e 2° comma del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, conv. in l. 20 ottobre 1987, n. 472 (nel testo sostituito dall’art. 21 della l. 7 agosto 1990, n. 232) sul trattamento di fine servizio liquidato dall’I.N.P.S.

    La pretesa di includere i sei scatti nel TFS liquidato dall’INPS è qualificata come pretesa relativa a un diritto soggettivo; l’ordinanza non decide se il beneficio spetti nel caso concreto.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    le previsioni di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. non abbiano “inteso creare un rimedio di carattere generale, esperibile in tutte le ipotesi di comportamento inerte della Pubblica amministrazione, …, ma soltanto un istituto giuridico relativo alla esplicazione di potestà pubblicistiche correlate alle sole ipotesi di mancato esercizio dell'attività amministrativa discrezionale; da ciò consegue che l'impugnazione dinanzi al giudice amministrativo del silenzio serbato dall'Amministrazione pubblica è inammissibile allorché la posizione giuridica azionata consista in un diritto soggettivo, atteso che il silenzio-rifiuto può formarsi esclusivamente in ordine all'inerzia su una domanda intesa ad ottenere l'adozione di un provvedimento ad emanazione vincolata, ma di contenuto discrezionale, e quindi necessariamente incidente su posizioni di interesse legittimo, e non già nell'ipotesi in cui viene chiesto il soddisfacimento di posizioni aventi natura sostanziale di diritti…”

    Il rito sul silenzio è circoscritto all’inerzia nell’esercizio di potestà pubblicistiche e non è esperibile quando la domanda mira al soddisfacimento di una posizione sostanziale di diritto soggettivo.

  • art. 32, comma 1, c.p.a.

    e che pertanto l’intera fattispecie deve essere decisa, ai sensi dell’art. 32, 1° comma c.p.a. nelle forme previste per il rito ordinario, attraverso la fissazione dell’apposita udienza di trattazione del ricorso.

    Quando il ricorso cumula una domanda soggetta al rito sul silenzio e una domanda soggetta al rito ordinario, il giudice dispone la trattazione dell’intera controversia nelle forme del rito ordinario.

Massime di principio

  • Il rito previsto per l’impugnazione del silenzio della pubblica amministrazione non è un rimedio generale contro qualsiasi inerzia: è inammissibile quando la pretesa fatta valere ha natura sostanziale di diritto soggettivo e mira al suo soddisfacimento.
  • La liquidazione del trattamento di fine servizio, avendo natura di atto paritetico e non autoritativo, attiene a una posizione di diritto soggettivo; la relativa pretesa non può essere azionata mediante il rito sul silenzio.
  • Quando un ricorso cumula una domanda soggetta al rito sul silenzio e una domanda di accertamento soggetta al rito ordinario, l’intera controversia è trattata nelle forme del rito ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 1, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneRiparto di giurisdizione

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