Sentenza del 22/03/2021 n. 394 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Decreto ingiuntivo - condanna al pagamento degli interessi - natura corrispettiva - è tale - imposta di registro - applicazione in misura proporzionale - non consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha liquidato a tassazione, in misura proporzionale (aliquota 3%), il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Piacenza che condannava lo Stato della Libia al pagamento di capitale e interessi. L'Amministrazione ha qualificato gli interessi riconosciuti dal giudice come interessi moratori (risarcitori) e quindi soggetti all'imposta di registro in misura proporzionale. Il contribuente ha contestato tale qualificazione sostenendo che la domanda per gli interessi non era accompagnata da alcuna specifica qualificazione e doveva quindi intendersi riferita ad interessi di natura corrispettiva/compensativa, che seguono lo stesso trattamento fiscale del capitale e non comportano l'applicazione dell'imposta proporzionale.
La decisione
La commissione d'appello ha confermato la decisione di primo grado accogliendo il ragionamento del contribuente. Ha ritenuto che, in assenza di una espressa qualificazione, la domanda di interessi deve essere interpretata come richiesta di interessi corrispettivi/compensativi (derivanti dalla naturale fruttuosità del denaro) e non come interessi di mora risarcitori. Pertanto non sussisteva motivo per applicare l'imposta di registro in misura proporzionale sugli interessi; l'appello dell'Agenzia è stato respinto e l'appellante condannato alle spese.
Norme richiamate
Imposta di registro - aliquota proporzionale 3%
La Commissione ha escluso l'applicazione dell'imposta in misura proporzionale sugli interessi riconosciuti se questi hanno natura corrispettiva/compensativa; la misura proporzionale trova applicazione quando gli interessi sono qualificabili come moratori/risarcitori.
D.L. 231/2002
Citato dal resistente per chiarire che non era stata fatta esplicita richiesta di interessi moratori ex D.L. 231/2002; la mancanza di una domanda distinta e qualificata esclude la natura di interesse di mora.
Cassazione, sentenza 15-10-2015 n. 20868
Cass.15-10-2015, n. 20868
Richiamata per il principio secondo cui la domanda generica di interessi deve intendersi riferita ad interessi corrispettivi e che gli interessi di mora richiedono una specifica domanda distinta, essendo di natura risarcitoria e presupponendo il ritardo colpevole o la costituzione in mora.
Massime di principio
- Se in un atto introduttivo (ricorso per decreto ingiuntivo o simili) la domanda di interessi non è espressamente qualificata, va presunta la loro natura corrispettiva/compensativa e non moratoria.
- Gli interessi corrispettivi/compensativi sono riconosciuti come frutti naturali del capitale e, ai fini della registrazione, seguono lo stesso trattamento fiscale del capitale (non soggetti automaticamente all'imposta in misura proporzionale del 3%).
- Per ottenere la qualificazione degli interessi come moratori (con conseguente possibile tassazione proporzionale) il creditore deve formulare una domanda espressa e distinta che manifesti la volontà di far valere il ritardo colpevole del debitore (richiamando, se del caso, norme come il D.L. 231/2002).
- L'Amministrazione finanziaria, in fase di registrazione, deve verificare la natura sostanziale degli interessi verso cui il giudice ha condannato: non può automaticamente qualificare come moratori interessi non specificati dalle parti o dal titolo giudiziale.
- Per i contribuenti: in caso di avviso di liquidazione per registrazione proporzionale degli interessi, è efficace contestare la qualificazione se il titolo non specifica la natura moratoria; per i creditori: specificare nelle domande giudiziali la natura degli interessi se si intende ottenere riconoscimento di interessi di mora.
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