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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32697/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione dall'11/9/2013 al 19/7/2014 (custodia cautelare eseguita su ordinanza del Gip di Firenze poi dichiarata incompetente; successiva applicazione della custodia da parte del Tribunale di Catanzaro e sostituzione con obbligo di dimora). Il ricorrente era stato poi assolto in appello ex art. 530 c.p.p. perche' il fatto non costituisce reato. Il giudice della riparazione aveva però rigettato la domanda ritenendo sussistente una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, ricollegata all'intestazione fittizia di beni a favore del fratello Armando (condannato per associazione mafiosa) e alla gestione di società risultante da intercettazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice della riparazione ha correttamente svolto una valutazione "ex ante" autonoma rispetto al giudizio penale, ritenendo che, al momento dell'adozione della misura cautelare, gli elementi a disposizione (intercettazioni e intestazioni fittizie di beni) erano idonei a creare la ragionevole apparenza del coinvolgimento del ricorrente nell'attività illecita del fratello. Tale condotta è stata qualificata come colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 314 cod.proc.pen.

    Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; interpretata dalla Corte nel senso che il giudice della riparazione deve accertare, con valutazione ex ante e autonoma rispetto al processo penale, se la condotta dell'interessato abbia dato causa o concorso a dar causa alla detenzione mediante dolo o colpa grave.

  • art. 125, comma 3 cod.proc.pen.

    Richiamato come riferimento procedurale nella impugnazione; la Corte non ha ravvisato violazioni nell'applicazione di principi procedurali riferiti alla valutazione della misura cautelare nel suo contesto.

  • art. 530 cod.proc.pen.

    Norma che prevede l'assoluzione perche' il fatto non costituisce reato; la Corte osserva che l'assoluzione penale non impedisce in assoluto che, in sede di riparazione, venga accertata la colpa grave dell'interessato se al momento dell'adozione della misura esisteva una ragionevole apparenza di responsabilità.

  • art. 654 cod.proc.pen.

    Norma richiamata dal ricorrente tra i motivi di impugnazione; la Corte non ha ritenuto che dalla sua applicazione derivi un vizio tale da rimettere in discussione la valutazione del giudice della riparazione.

  • art. 416-bis cod.pen. (richiamato nel testo)

    Rilevanza fattuale: il fratello del ricorrente era stato condannato per associazione mafiosa (art. 416-bis) e la disponibilita' di beni tramite intestazioni fittizie e la gestione societaria risultante dalle intercettazioni hanno costituito elementi che, agli occhi dell'autorità all'epoca, potevano giustificare la misura cautelare e la conclusione sulla colpa grave.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione compie una valutazione autonoma ed "ex ante" rispetto al processo penale: non deve stabilire se esista reato, ma se la condotta dell'interessato abbia creato la falsa apparenza di responsabilità tale da giustificare la detenzione.
  • L'assoluzione penale (ex art. 530 c.p.p.) non determina automaticamente il diritto alla riparazione: se al momento dell'adozione della misura cautelare esistevano elementi che legittimavano la ragionevole apparenza di coinvolgimento, può sussistere colpa grave ostativa all'indennizzo.
  • Il giudice della riparazione può utilizzare il materiale probatorio del processo penale per valutare la sussistenza di cause impeditrici della riparazione, ma non può invece ritenere provati fatti che il giudice di cognizione ha espressamente escluso come dimostrati.
  • La vicinanza personale o l'intervento in operazioni di intestazione di beni a favore di soggetti indiziati di appartenere a organizzazioni criminali può integrare profili di colpa grave ai fini della riparazione per ingiusta detenzione.
  • La valutazione di "colpa grave" nel procedimento di riparazione richiede un giudizio motivato e logico sulle concrete apparenze esistenti al momento della misura cautelare; la mancata considerazione di rilevanti elementi probatori può comunque essere censurata se la decisione risulta illogica o carente.

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