Cassazione Penale, Sentenza n. 15648/2022 del 21/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che confermava il sequestro probatorio eseguito su documenti e dispositivi informatici, lamentando principalmente la mancanza di motivazione adeguata dei decreti di perquisizione e sequestro (violazione degli artt. 125, 247, 253 c.p.p.), l'assenza di nesso specifico tra i beni sequestrati e i reati di strage (biennio 1993-1994) per cui erano indagati terzi noti, e l'onnicomprensività e indiscriminazione della copia forense dei dati senza criteri selettivi o specifiche ragioni probatorie; inoltre i ricorrenti censuravano la legittimazione ad aggredire la sfera di soggetti terzi basata solo sul vincolo di parentela con un indagato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati, annullando l'ordinanza del Tribunale del Riesame e rinviando al giudice del riesame di Firenze per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto carente la motivazione del sequestro: mancava l'esplicitazione del nesso funzionale non occasionale tra i beni (in particolare ampia documentazione e dati informatici) e i reati perseguiti, assenti ragioni concrete che giustificassero un sequestro onnicomprensivo nei confronti di terzi non indagati; ha richiamato i principi di adeguatezza e proporzionalità, l'obbligo di motivare la finalità probatoria dell'ablazione e l'esigenza di criteri selettivi per i dati digitali. La Corte ha poi chiarito regole sulla copia forense: la copia integrale può essere acquisita ma il PM può trattenerla solo per il tempo strettamente necessario alla selezione del materiale rilevante e gli apparecchi devono essere restituiti non appena cessata la necessità.
Norme richiamate
art. 422 cod. pen.
Norma tra quelle richiamate per inquadrare la fattispecie di reato (delitti di strage) rispetto alla quale si è valutata la pertinenza dei beni sequestrati
art. 416-bis cod. pen.
Richiamato nel contesto delle ipotesi di reato oggetto delle indagini; serve a contestualizzare la gravità e la possibile necessità investigativa, ma non legittima di per sé sequestri onnicomprensivi senza motivazione
art. 125 cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo di motivazione dei provvedimenti che autorizzano misure invasive (perquisizione/sequestro); i ricorrenti hanno contestato la carenza motivazionale ai sensi di questa norma
art. 247 cod. proc. pen.
Norma relativa alle perquisizioni e sequestri; la Corte ha ritenuto che i decreti e l'ordinanza impugnata non abbiano fornito la motivazione richiesta da tale disciplina
art. 253 cod. proc. pen.
Norma sul sequestro probatorio: occorre motivare la finalità probatoria e la pertinenza del bene rispetto al reato, principio richiamato dalla Corte nella valutazione dell'illegittimità del sequestro esteso
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai limiti dell'impugnazione (articolazione dei motivi di ricorso), indicazione procedurale sulla forma del ricorso
art. 8 CEDU
Richiamato nella prospettazione difensiva (diritto alla vita privata) e nella giurisprudenza convenzionale citata; la Corte ha ritenuto la sentenza della CEDU non pertinente al caso specifico dato che qui vi era contestualmente il decreto di sequestro impugnabile
art. 42 Cost.
Riferimento ai principi costituzionali richiamati dalla giurisprudenza (protezione della proprietà) per valutare la necessità di motivazione e proporzionalità dei provvedimenti ablativi
art. 1 del Protocollo Addizionale n.1 CEDU
Citate le garanzie di tutela del patrimonio come parametro per valutare il rapporto di proporzione tra compressione di diritti e finalità probatoria
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamata come fonte dei principi di proporzionalità e adeguatezza applicabili ai provvedimenti di ricerca della prova
Massime di principio
- Il sequestro probatorio ampio e "onnicomprensivo" è consentito solo se il provvedimento motivi puntualmente perché non sia possibile individuare ex ante l'oggetto del sequestro e perché il nesso di pertinenza tra i beni e il reato giustifichi la compressione dei diritti di terzi
- Quando il bene appartiene a soggetti terzi non indagati (parentela con indagato non è di per sé sufficiente), il controllo motivazionale deve essere particolarmente rigoroso: va esplicitato il ruolo del terzo e la ragione per cui i suoi dati sarebbero funzionali e non meramente occasionali rispetto alle indagini
- Per i dati informatici occorrono criteri selettivi e finalità probatorie specifiche: la copia forense integrale è ammessa ma il PM può trattenerla solo per il tempo strettamente necessario alla selezione delle informazioni pertinenti; le parti non pertinenti devono essere restituite tempestivamente
- La motivazione del provvedimento deve esporre le ragioni di proporzionalità e adeguatezza tra mezzo investigativo e fine probatorio, indicando anche criteri oggettivi di durata del vincolo
- Il giudice del riesame può sindacare la pertinenza e la proporzionalità del sequestro anche quando la perquisizione è incidentale al sequestro, ma non può essere censurata in Cassazione la sola legittimità formale del decreto di perquisizione se la questione è autonoma rispetto al sequestro
- In presenza di un sequestro esteso, è necessario prevedere misure "compensative" di garanzia per i terzi (es. criteri di selezione, limiti temporali, immediata possibilità di istanza di restituzione) per evitare attività esplorative illecite
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