Sentenza n. 714/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: − della documentazione caratteristica n. ord. -OMISSIS-, relativa al periodo intercorrente tra il 01/01/2021 ed il 31/12/2021, notificata il 15/05/2022 e recante la qualifica finale di “nella media”; − di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20 febbraio 2023: - della documentazione caratteristica n. ord. -OMISSIS-, relativa al periodo intercorrente tra il 01/01/2021 ed il 31/12/2021, notificata il 15/05/2022 e recante la qualifica finale di “nella media”, già oggetto di doglianza del ricorso Introduttivo RG. 857/2022; - della nuova documentazione caratteristica n. ord. 7, relativa al periodo intercorrente tra il 01/01/2021 ed il 31/12/2021, notificata all'interessato in data 14/12/2022 e recante la qualifica finale di “nella media”, emessa a seguito di annullamento d'ufficio disposto dalla Direzione Generale del Personale Militare in data 21.11.2022; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14 dicembre 2023: - della documentazione caratteristica n. ord. -OMISSIS-, relativa al periodo intercorrente tra il 01/01/2021 ed il 31/12/2021, notificata il 15.05.2022 e recante la qualifica finale di “nella media” (già oggetto di doglianza del ricorso introduttivo); - della nuova documentazione caratteristica n. ord. 7, relativa al periodo intercorrente tra il 01/01/2021 ed il 31/12/2021, redatta in data 21.11.2022, a seguito di annullamento d'ufficio disposto dalla Direzione Generale del Personale Militare, notificata all'interessato in data 14.12.2022 e recante la qualifica finale di “nella media” (già oggetto di impugnazione mediante motivi aggiunti depositati); - della successiva e nuova documentazione caratteristica n. ord. -OMISSIS-, relativa al periodo intercorrente tra il 01/01/2021 ed il 31/12/2021, redatta in data 30.07.2023 e notificata all'interessato in data 11.10.2023, recante - ancora - la qualifica finale di “nella media”, predisposta in seguito ad ulteriore annullamento d'ufficio con lettera nr. -OMISSIS-; di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Documentazioni caratteristiche relative al periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2021, tutte recanti la qualifica finale "nella media", successivamente annullate d'ufficio e rinnovate dall'amministrazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare ha impugnato la documentazione caratteristica relativa al periodo 2021, inizialmente notificata il 15 maggio 2022, e, con motivi aggiunti, le successive documentazioni caratteristica adottate a seguito di due annullamenti d'ufficio disposti dalla Direzione Generale del Personale Militare, anch'esse recanti la qualifica finale "nella media". Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, rappresentando che, nelle more, era stato comandato presso altri Reparti e aveva ottenuto, per il periodo successivo, la qualifica "eccellente", tuttora posseduta. Il testo non espone il dettaglio dei motivi di illegittimità dedotti con il ricorso e con i motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione depositata dal ricorrente. Il giudice ha affermato che la parte conserva la disponibilità dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare di avere perduto l'interesse alla decisione; il giudice non può sostituirsi d'ufficio alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. La dichiarazione è stata ritenuta coerente con il successivo comando presso altri Reparti e con l'attribuzione della qualifica "eccellente". Pur dichiarando l'improcedibilità, il TAR ha condannato il Ministero della Difesa al pagamento delle spese, ritenendo che l'annullamento d'ufficio delle valutazioni impugnate, intervenuto solo dopo la proposizione dei ricorsi, costituisse indice della loro fondatezza. Le spese sono state liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
L'azione è improcedibile quando, per sopravvenuta carenza di interesse, non permane un'utilità concreta e attuale nella decisione di merito.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina processuale applicabile alla definizione del giudizio.
art. 100 c.p.c.
Il ricorrente deve conservare un interesse concreto e attuale alla coltivazione del giudizio; la sua sopravvenuta carenza comporta l'improcedibilità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, quale base per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso quando non residua un'utilità concreta e attuale nella pronuncia di merito.
- Il ricorrente mantiene la disponibilità dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare di avere perduto l'interesse alla prosecuzione del giudizio; il giudice non può sostituirsi d'ufficio alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- Anche quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può regolare le spese valutando l'andamento complessivo della vicenda e, in particolare, il comportamento dell'amministrazione successivo alla proposizione del ricorso.
- L'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato intervenuto dopo la proposizione del ricorso può costituire, ai fini della regolazione delle spese, un indice della fondatezza originaria delle doglianze.
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