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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47793/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del GIP del 16/05/2023 con cui era stata applicata, su consenso delle parti, la pena di quattro anni di reclusione e 18.000 euro di multa per reati connessi al DPR n. 309/1990; in udienza il difensore aveva chiesto la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 56 legge 689/1981 e il pubblico ministero aveva manifestato consenso. Il GIP, però, ha emesso la sentenza applicando la pena originaria e successivamente, con ordinanza separata, ha rigettato la richiesta di sostituzione. Il ricorrente ha dedotto difetto di correlazione tra la nuova richiesta (sostitutiva) e la sentenza e vizio nella motivazione e nella procedura.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al motivo preliminare: ha ritenuto fondata la doglianza sul difetto di correlazione, statuendo che la richiesta congiunta di sostituzione della pena sostituiva aveva sostituito l'originaria intesa e doveva essere decisa unitariamente dal giudice. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio sia la sentenza impugnata sia l'ordinanza del GIP del 16/05/2023 e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale che disciplina il delitto contestato (traffico/illecito stupefacenti); indica la fattispecie per la quale è stato patteggiato il trattamento sanzionatorio.

  • art. 447 cod. proc. pen.

    Regola la udienza per la deliberazione sulla richiesta di applicazione della pena su consenso delle parti; in tale udienza il difensore ha proposto la sostituzione della pena e il PM ha acconsentito.

  • art. 448 cod. proc. pen., commi 1-bis e 2-bis

    Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti e la necessità di correlazione tra la richiesta e la sentenza: la richiesta congiunta di modifica dell'accordo (es. pena sostitutiva) sostituisce l'originaria istanza e deve essere decisa unitariamente dal giudice; il vizio di correlazione giustifica l'annullamento senza rinvio.

  • art. 56 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Prevede la detenzione domiciliare come sanzione sostitutiva; nella vicenda il difensore ha chiesto l'applicazione di tale misura in sostituzione della pena detentiva pattuita.

  • art. 53 e art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Norme richiamate dal difensore per contestare il rifiuto della sostituzione; concernono l'applicabilità delle sanzioni sostitutive e i requisiti per la loro applicazione e motivazione.

  • art. 27, comma 3 Cost.

    Principio costituzionale richiamato per sostenere che l'adattamento del trattamento sanzionatorio alla gravità del fatto e alla finalità rieducativa rientra nella disponibilità delle parti fino alla pronuncia del giudice.

Massime di principio

  • La richiesta congiunta delle parti di modificare un accordo di patteggiamento (ad es. sostituire la pena detentiva con una sanzione alternativa) sostituisce l'originaria istanza e deve essere considerata dal giudice come nuovo oggetto della decisione.
  • Il giudice non può "scindere" la decisione: deve decidere unitariamente sia sull'applicazione della pena concordata sia sull'eventuale sostituzione richiesta; omettere di decidere sulla sostituzione o decidere separatamente determina vizio di correlazione.
  • Spetta al giudice verificare immediatamente l'ammissibilità della sanzione sostitutiva; se la sostituzione non è applicabile deve rigettarla motivatamente nella stessa decisione, senza adottare il procedimento di fatto seguito in questo caso.
  • Non è lecito per il giudice negare la sostituzione richiamando elementi non pertinenti o non contestati alla specifica imputazione; le ragioni di inapplicabilità devono essere coerenti con la fattispecie e motivate.
  • In caso di incertezza sull'idoneità o sulla volontà dell'imputato rispetto al proseguimento del rito, la difesa può chiedere (e il giudice valutare) la sospensione per accertamenti; comunque la modifica dell'accordo resta possibile fino alla pronuncia della sentenza.
  • Se il giudice viola la regola della correlazione tra richiesta e sentenza, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata e l'eventuale ordinanza separata, demandando al giudice di merito di decidere correttamente.

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