Sentenza del 10/07/2018 n. 6634 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
N.43/2018 ACCERTAMENTO - ESTEROVESTIZIONE - ABUSO DEL DIRITTO - divieto - principio generale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo fornito contiene soltanto il principio di diritto secondo cui il divieto di esterovestizione, in quanto espressione del divieto di abuso del diritto, ha portata generale nel diritto interno. Non sono indicati né l'esito concreto del giudizio, né l'eventuale accoglimento o rigetto del ricorso, né le parti coinvolte.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'accertamento dell'esterovestizione, ossia la localizzazione solo apparente della sede fiscale di una società all'estero per sottrarsi alla tassazione italiana. La questione è esaminata alla luce del divieto di abuso del diritto, qualificato dalla disciplina nazionale come principio generale dell'ordinamento interno.
Norme richiamate
Disciplina nazionale sull'abuso del diritto
Al divieto di esterovestizione, qualificato dalla disciplina nazionale quale abuso di diritto, deve riconoscersi la valenza di principio generale imminente nel diritto interno.
Il divieto di esterovestizione opera come principio generale dell'ordinamento: non è quindi necessario fondare la contestazione esclusivamente su una disposizione antielusiva specifica, purché sia dimostrato che la sede estera è meramente apparente e che l'operazione è diretta a ottenere un vantaggio fiscale indebito.
Massime di principio
- La residenza fiscale di una società non dipende soltanto dall'indirizzo formalmente dichiarato all'estero, ma anche dal luogo in cui sono effettivamente assunte le decisioni strategiche e svolta la gestione principale.
- L'amministrazione finanziaria può contestare l'esterovestizione valorizzando elementi sostanziali, quali la localizzazione degli amministratori, la gestione dei conti, la documentazione societaria, l'attività operativa e il centro effettivo degli interessi.
- Il divieto di abuso del diritto può essere applicato anche in assenza di una specifica norma antielusiva, ma la contestazione deve essere supportata da elementi concreti e da una motivazione adeguata.
- La mera costituzione di una società all'estero non costituisce automaticamente esterovestizione: occorre distinguere tra una reale organizzazione economica estera e una struttura priva di effettiva autonomia, utilizzata principalmente per conseguire un risparmio fiscale.
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