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Sentenza

Sentenza n. 1514/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 1873/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 16 aprile 2025.

Giustizia amministrativa202504372

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva disposto l’erogazione della Carta docente e il pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente e difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata al Ministero, deducendo l’inerzia dell’Amministrazione sia quanto all’erogazione alla docente della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 1.000,00, sia quanto al pagamento al difensore antistatario delle spese di lite liquidate nella sentenza civile. È stata inoltre richiesta la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Il Collegio ha rilevato d’ufficio la parziale inammissibilità della domanda riferita alla docente, poiché la procura alle liti era stata rilasciata da persona diversa da quella indicata come ricorrente, con conseguente carenza di procura speciale e assoluta incertezza sull’identità della parte. Il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato parzialmente inammissibile nella parte proposta dalla docente, poiché la procura risultava conferita da una persona diversa dalla ricorrente indicata nell’atto introduttivo. Il difetto non è stato ritenuto sanabile mediante rinnovazione della procura, in quanto nel processo amministrativo la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. La domanda proposta in proprio dal difensore antistatario è stata invece accolta: la sentenza civile da eseguire era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero e, al momento del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. In assenza di prova dell’integrale adempimento, il Ministero è stato condannato a pagare entro 90 giorni al difensore antistatario € 21,50 per esborsi ed € 500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale Commissario ad acta, senza compenso. Le spese del giudizio sono state compensate, con rifusione del contributo unificato di € 150,00 in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    La sentenza civile oggetto di ottemperanza aveva riconosciuto alla docente la Carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.

  • art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.

    La procura speciale alle liti è requisito di ammissibilità del ricorso e deve consentire l’individuazione dell’oggetto, delle parti e dell’autorità giudiziaria.

  • art. 44, comma 1, lett. b, c.p.a.

    incertezza assoluta sulle persone

    La non corrispondenza tra il nominativo della ricorrente e quello della persona che ha conferito la procura determina l’inammissibilità per assoluta incertezza sull’identità della parte.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile non consente di sanare la carenza originaria della procura speciale quando essa costituisce requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La disciplina della regolarizzazione della procura non è applicabile per sanare la mancanza originaria della procura speciale richiesta a pena di inammissibilità nel processo amministrativo.

  • art. 324 c.p.c.

    La sentenza civile da eseguire è stata ritenuta passata in giudicato sulla base dell’attestazione della cancelleria.

  • art. 14 d.l. 669/1996, conv. l. 30/1997

    L’esecuzione giudiziale nei confronti dell’amministrazione può essere intrapresa solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.

  • art. 474 c.p.c.

    Il titolo esecutivo notificato deve essere una sentenza munita dell’attestazione di conformità.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L’ordinanza relativa a un rilievo d’ufficio è necessaria quando il rilievo emerga dopo il passaggio della causa in decisione; non è obbligatoria se la questione è rilevata nella camera di consiglio di trattazione prima della decisione.

  • art. 2 d.m. 55/2014

    Il pagamento delle spese di lite comprende il rimborso forfettario previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la procura speciale alle liti richiesta dall’art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a. deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e deve identificare in modo coerente la parte ricorrente; la discordanza tra il nominativo della parte e quello del conferente determina l’inammissibilità per carenza di procura e assoluta incertezza sulle persone.
  • La carenza originaria della procura speciale, qualificata dalla disciplina del processo amministrativo come requisito di ammissibilità del ricorso, non è sanabile mediante la rinnovazione prevista dall’art. 182, comma 2, c.p.c., neppure tramite il rinvio dell’art. 39, comma 1, c.p.a.
  • L’esecuzione giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone un titolo esecutivo passato in giudicato, notificato presso la sede del debitore e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
  • In sede di ottemperanza, quando l’amministrazione non dimostri l’integrale esecuzione di una sentenza passata in giudicato che impone il pagamento di somme, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare preventivamente un Commissario ad acta per l’eventuale persistente inottemperanza.
  • L’assenza del difensore alla camera di consiglio non impone l’adozione dell’ordinanza prevista dall’art. 73, comma 3, c.p.a. quando il rilievo d’ufficio sia formulato prima del passaggio della causa in decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaNullità del provvedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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