Sentenza n. 2490/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio recante il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, con obbligo di cessione di quelle ancora possedute
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio notificato il 1° febbraio 2024, deducendo la violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e degli artt. 11 e 39 TULPS, nonché il travisamento dei fatti, l'insussistenza dei presupposti e il difetto di motivazione. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha comunicato di avere revocato il divieto, ritenendo venute meno le circostanze poste a fondamento del provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la pretesa del ricorrente era stata integralmente soddisfatta dalla successiva revoca amministrativa del divieto. Non sono stati esaminati nel merito i vizi dedotti. Le spese di lite sono state compensate, poiché la revoca era stata disposta a seguito del venir meno delle circostanze sulle quali si fondava il provvedimento impugnato e tale circostanza non era stata contestata dal ricorrente.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La violazione è stata dedotta dal ricorrente, ma non è stata esaminata nel merito a seguito della cessazione della materia del contendere.
art. 11 TULPS
La violazione è stata dedotta dal ricorrente, ma non è stata esaminata nel merito.
art. 39 TULPS
La violazione è stata dedotta dal ricorrente, ma non è stata esaminata nel merito.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata perché la pretesa del ricorrente è stata soddisfatta dalla revoca del provvedimento impugnato intervenuta nel corso del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è stata richiamata quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La norma è stata richiamata, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione revoca il provvedimento impugnato e tale revoca soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito i vizi dedotti.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la revoca del provvedimento impugnato è conseguenza del venir meno delle circostanze poste a suo fondamento e tale circostanza non è contestata dal ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 1232/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 1233/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 1023/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 4215/2026 - Milano, Sezione 3
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 147/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 14932/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →