Cassazione Civile, Ordinanza n. 02985/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dall’Agenzia delle Entrate e del mancato dissenso della controparte, dichiarando estinto il giudizio di cassazione. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società di gestione del risparmio aveva impugnato un provvedimento di sospensione di un’istanza di rimborso IVA relativa al periodo d’imposta 2010, collegata a crediti maturati da alcuni fondi comuni di investimento immobiliari chiusi di tipo riservato amministrati dalla società. La commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della contribuente, mentre la commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma prima della decisione ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, allegando nota della Direzione regionale del Veneto dalla quale risultava il venir meno dei provvedimenti o comunque della causa di sospensione per insussistenza del carico pendente nei confronti della contribuente. La società resistente ha dichiarato di non opporsi alla rinuncia.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se accettata o comunque non opposta dalla controparte nei casi in cui ciò rileva, comporta l’estinzione del processo.
- Quando il giudizio viene dichiarato estinto per rinuncia, la Corte non esamina il merito delle censure proposte.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa statuizione prevista dalla disciplina applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02944/2023 del 01/02/2023
- ordinanza_civile · 1 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02945/2023 del 01/02/2023
- ordinanza_civile · 1 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02947/2023 del 01/02/2023
- ordinanza_civile · 1 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02952/2023 del 01/02/2023
- ordinanza_civile · 1 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02963/2023 del 01/02/2023
- ordinanza_civile · 1 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02965/2023 del 01/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →