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Sentenza

Sentenza n. 895/2026 - Latina, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensiva, anche ai fini del riesame della Determinazione Dirigenziale n.438 del 06.02.2026 della Provincia di Frosinone, Settore Ambiente trasmessa con nota prot. n.16466 del 15.05.2026 [inviata via pec in data 15.05.2026] nella parte in cui [par. c) punto 13] prescrive l’obbligo per la ricorrente – nell’espletamento degli autocontrolli – di avvalersi di un “tecnico abilitato e laboratorio accreditato su tutti i parametri di cui alla Tabella assegnata”. di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti.

Giustizia amministrativa202600640

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: prescrizione dell'autorizzazione allo scarico che imponeva, per gli autocontrolli, l'utilizzo di un tecnico abilitato e di un laboratorio accreditato per tutti i parametri previsti dalle tabelle assegnate

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore impianto)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione provinciale nella parte in cui imponeva che gli autocontrolli fossero svolti mediante un laboratorio accreditato su tutti gli 87 parametri complessivi previsti per l'impianto, deducendo l'irragionevolezza e l'eccesso di potere della prescrizione. Il giudice ha rilevato, in particolare, una contraddittorietà esterna, poiché altre autorizzazioni provinciali relative a impianti analoghi si limitavano a richiedere genericamente un laboratorio accreditato; una contraddittorietà interna, poiché lo stesso laboratorio ARPA Lazio non risultava accreditato per tutti i parametri; un difetto di motivazione, in quanto l'autorizzazione non spiegava perché l'impianto, avente capacità di 3.000 abitanti equivalenti, dovesse essere assoggettato a un livello di accreditamento più rigoroso rispetto ad altri impianti del medesimo gestore. È stata inoltre documentata l'impossibilità pratica di reperire un laboratorio accreditato per tutti i parametri, nonostante la consultazione di 123 laboratori. La Provincia ha richiamato la propria discrezionalità e ha fornito in giudizio argomentazioni tecniche non esplicitate nell'atto originario.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ai fini del riesame e ha annullato la prescrizione impugnata, ordinando alla Provincia di riesaminare il provvedimento entro 15 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Ha riconosciuto che l'art. 124, comma 10, d.lgs. 152/2006 consente di imporre ulteriori prescrizioni tecniche, anche più restrittive dei limiti tabellari, ma ha escluso che tale potere sia incondizionato o sottratto al controllo di ragionevolezza e proporzionalità. La prescrizione è stata ritenuta illegittima per la difformità immotivata rispetto ad autorizzazioni analoghe, per l'incoerenza derivante dal fatto che l'ente pubblico deputato ai controlli non era accreditato per tutti i parametri e per l'assenza, nell'atto, di una motivazione specifica sulle ragioni del maggiore rigore imposto. Le motivazioni tecniche sviluppate dalla Provincia soltanto nel giudizio non potevano integrare retroattivamente la motivazione dell'autorizzazione. Nel riesame l'amministrazione dovrà formulare una prescrizione ragionevole e proporzionata; il TAR indica, a titolo esemplificativo, la possibilità di utilizzare più laboratori accreditati per sottoinsiemi di parametri o laboratori accreditati solo per parte dei parametri, con autocertificazione e validazione tecnica per gli altri, secondo le modalità richiamate in sentenza. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando siano decorsi i termini previsti, il contraddittorio sia integro e l'istruttoria sia completa.

  • art. 124, comma 10, d.lgs. 152/2006

    ulteriori prescrizioni tecniche

    Attribuisce all'autorità il potere di imporre ulteriori prescrizioni tecniche in relazione alle caratteristiche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente, anche con limiti più restrittivi di quelli tabellari; il potere deve tuttavia essere esercitato in presenza di condizioni specifiche, con adeguata motivazione e nel rispetto di ragionevolezza e proporzionalità.

  • art. 130 d.lgs. 152/2006

    Richiamato quale disposizione che prevede, in caso di inottemperanza alle prescrizioni, diffida, sospensione o revoca.

  • art. 133, comma 3, d.lgs. 152/2006

    Richiamato quale disposizione sanzionatoria applicabile in caso di inosservanza, con sanzione pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro.

  • UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018

    Richiamata quale standard tecnico per l'autocertificazione del rispetto dei parametri da parte del laboratorio, per i parametri non coperti dall'accreditamento, nell'ambito della formulazione indicata per il riesame.

Massime di principio

  • Il potere di imporre, ai sensi dell'art. 124, comma 10, d.lgs. 152/2006, ulteriori prescrizioni tecniche nelle autorizzazioni allo scarico è ampio e può comprendere limiti più restrittivi di quelli tabellari, ma non è incondizionato: deve essere esercitato sulla base di specifiche esigenze connesse allo scarico, alla sua localizzazione o alle condizioni ambientali locali, nel rispetto di ragionevolezza e proporzionalità.
  • Una prescrizione tecnica che imponga un livello di accreditamento particolarmente oneroso deve essere sorretta da una motivazione specifica, idonea a spiegare le ragioni del maggiore rigore rispetto ad autorizzazioni relative a impianti analoghi; il mero richiamo alla discrezionalità amministrativa non è sufficiente.
  • La difformità immotivata tra prescrizioni imposte a impianti analoghi può integrare eccesso di potere per disparità di trattamento e contraddittorietà esterna.
  • È irragionevole imporre al gestore un livello di accreditamento per tutti i parametri superiore a quello posseduto dall'organismo pubblico deputato ai controlli esterni, ove l'amministrazione non fornisca una specifica giustificazione della diversa esigenza tecnica.
  • Le ragioni tecniche addotte dall'amministrazione soltanto nel processo non possono integrare la motivazione mancante dell'atto impugnato; la legittimità della prescrizione deve essere valutata sulla base della motivazione risultante dal provvedimento, salvo i limiti propri dell'integrazione motivazionale ammessa dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliMotivazione del provvedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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