Ordinanza n. 7555/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento - del decreto di revoca n. Div. III^ CAt 6G, emesso, su delega permanente del Prefetto di Roma n. -OMISSIS-, dal Questore di Roma in data 20 febbraio 2024, con cui si dispone “Il libretto e la licenza di porto di pistola per difesa personale di cui in premessa, per i motivi esposti in narrativa SONO REVOCATI”, notificato in data 23 febbraio 2024; - di tutti gli altri atti e/o provvedimenti presupposti, connessi o consequenziali, anche endoprocedimentali, al provvedimento di cui sopra.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Roma di revoca del libretto e della licenza di porto di pistola per difesa personale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Roma del 20 febbraio 2024, notificato il 23 febbraio 2024, con cui sono stati revocati il libretto e la licenza di porto di pistola per difesa personale, chiedendo altresì l'annullamento degli atti presupposti, connessi e consequenziali. Dall'ordinanza non risultano esposti in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire documentati aggiornamenti sugli sviluppi delle denunce-querele presentate reciprocamente dalle persone coinvolte nei fatti occorsi il 10 settembre 2023, nonché sugli esiti della comunicazione di notizia di reato n. 19/177 del 13 settembre 2023.
La decisione
Il TAR non ha definito la controversia né si è pronunciato sulla legittimità della revoca. Ha disposto un incombente istruttorio, assegnando alle parti il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza per fornire documentati aggiornamenti sugli sviluppi delle rispettive denunce-querele e sugli esiti della comunicazione di notizia di reato indicata. La trattazione della causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 13 ottobre 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e dell'art. 9, par. 1, del regolamento (UE) 2016/679.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le persone fisiche indicate nel provvedimento.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità delle persone interessate e per giustificare l'oscuramento dei dati identificativi.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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