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Ordinanza

Ordinanza n. 7555/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento - del decreto di revoca n. Div. III^ CAt 6G, emesso, su delega permanente del Prefetto di Roma n. -OMISSIS-, dal Questore di Roma in data 20 febbraio 2024, con cui si dispone “Il libretto e la licenza di porto di pistola per difesa personale di cui in premessa, per i motivi esposti in narrativa SONO REVOCATI”, notificato in data 23 febbraio 2024; - di tutti gli altri atti e/o provvedimenti presupposti, connessi o consequenziali, anche endoprocedimentali, al provvedimento di cui sopra.

Giustizia amministrativa202403541

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Roma di revoca del libretto e della licenza di porto di pistola per difesa personale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Roma del 20 febbraio 2024, notificato il 23 febbraio 2024, con cui sono stati revocati il libretto e la licenza di porto di pistola per difesa personale, chiedendo altresì l'annullamento degli atti presupposti, connessi e consequenziali. Dall'ordinanza non risultano esposti in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire documentati aggiornamenti sugli sviluppi delle denunce-querele presentate reciprocamente dalle persone coinvolte nei fatti occorsi il 10 settembre 2023, nonché sugli esiti della comunicazione di notizia di reato n. 19/177 del 13 settembre 2023.

La decisione

Il TAR non ha definito la controversia né si è pronunciato sulla legittimità della revoca. Ha disposto un incombente istruttorio, assegnando alle parti il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza per fornire documentati aggiornamenti sugli sviluppi delle rispettive denunce-querele e sugli esiti della comunicazione di notizia di reato indicata. La trattazione della causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 13 ottobre 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e dell'art. 9, par. 1, del regolamento (UE) 2016/679.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le persone fisiche indicate nel provvedimento.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità delle persone interessate e per giustificare l'oscuramento dei dati identificativi.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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