Sentenza del 18/07/2023 n. 20894 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.A. impugnava un avviso di pagamento per accise (circa €11 mln) sostenendo di non aver ricevuto la notifica dell'atto impositivo; l'Agenzia affermava invece che l'avviso era stato regolarmente notificato il 6/5/2014 tramite ufficiale giudiziario inglese. La CTR aveva accolto il gravame del contribuente ritenendo insufficienti le prove della regolare notificazione e sostenendo che il ricorso non era tardivo. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, la tardività del ricorso del contribuente alla luce della notifica del 6/5/2014 e la mancata adeguata motivazione della CTR.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla tardività e alla motivazione insufficiente della CTR (secondo motivo), constatando che dagli atti emergeva documentata la notifica personale dell'avviso in data 6/5/2014 (witness statement dell'ufficiale giudiziario inglese). Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a questo motivo, dichiarando assorbiti gli altri motivi, e ha rinviato la causa alla Corte tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia in diversa composizione, rimandandole anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21
Richiama il termine di proponibilità del ricorso tributario: la Corte ha ritenuto tardivo il ricorso notificato il 20/6/2016 rispetto alla notifica dell'atto impositivo del 6/5/2014, con conseguente inammissibilità per tardività.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3
Richiamato dalla ricorrente in cassazione in relazione alla validità della notifica; la Corte ha però ritenuto decisiva la prova documentale della notifica effettuata conformemente alle regole della Direttiva.
Direttiva 2010/24/UE, art. 8
La direttiva disciplina la procedura di assistenza per la notifica transfrontaliera (moduli standard). Nel caso era stata effettuata richiesta secondo l'art. 8 e il modulo indicava la notifica dell'avviso.
Direttiva 2010/24/UE, art. 9
"effettuata conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e alle prassi amministrative in vigore nello Stato membro adito"
La Corte ha richiamato l'art. 9 per affermare che la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario inglese, secondo la legge e prassi inglesi, soddisfa i requisiti della direttiva e costituisce prova di avvenuta notifica.
Direttiva 2010/24/UE, art. 14, par. 2
È stata invocata dalla ricorrente in relazione ai poteri di rinnovo della richiesta di recupero; la Corte ha ritenuto comunque assorbiti gli altri motivi dato l'esito sul punto principale della tardività.
D.Lgs. n. 149 del 2012, art. 9, comma 6
Norma nazionale di recepimento connessa alla direttiva; citata nella doglianza sulla giurisdizione e sulla validità della notifica estera, ma non decisiva dopo l'accertamento documentale della notifica.
D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14 (vigente ratione temporis)
Richiamato in relazione alla disciplina sulle accise; la questione è stata assorbita dopo che la Corte ha deciso per la tardività dell'impugnazione.
art. 654 c.p.p.
Richiamato dalla ricorrente con riferimento al rapporto tra giudicato penale e controversia tributaria; la Corte ha comunque ritenuto l'argomento assorbito.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7
Cita norme processuali tributarie generali; richiamata nella corposa motivazione ma non decisiva rispetto alla prova documentale della notifica.
Massime di principio
- La prova formale di notifica eseguita conformemente alle regole dello Stato membro che ha effettuato la comunicazione (es. witness statement dell'ufficiale giudiziario) costituisce elemento molto forte: il giudice italiano richiede motivazione adeguata per ritenere invalida tale notifica.
- In procedimenti transfrontalieri basati sulla Direttiva 2010/24/UE, la notifica effettuata secondo le prassi e le disposizioni dello Stato che ha eseguito l'atto è considerata valida ai fini della decorrenza dei termini nazionali per proporre ricorso.
- Il contribuente che contesta la validità di una notifica transfrontaliera deve sollevare l'eccezione tempestivamente e con elementi probatori idonei; una difesa tardiva può essere dichiarata inammissibile per decorso dei termini previsti dalla normativa interna.
- Il giudice di merito deve motivare adeguatamente se intende escludere rilevanza probatoria a documenti formali di notifica altrimenti conformi: la mera affermazione di "perplessità" senza contestazione documentale puntuale non è sufficiente.
- L'esistenza di procedimento penale parallelo non impedisce la valutazione di regolarità della notifica tributaria né la decisione sulla tempestività del ricorso fiscale; le questioni penali possono essere rilevanti ma non sospendono automaticamente la decorrenza dei termini processuali tributari.
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