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Sentenza

Sentenza del 18/07/2023 n. 20894 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. impugnava un avviso di pagamento per accise (circa €11 mln) sostenendo di non aver ricevuto la notifica dell'atto impositivo; l'Agenzia affermava invece che l'avviso era stato regolarmente notificato il 6/5/2014 tramite ufficiale giudiziario inglese. La CTR aveva accolto il gravame del contribuente ritenendo insufficienti le prove della regolare notificazione e sostenendo che il ricorso non era tardivo. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, la tardività del ricorso del contribuente alla luce della notifica del 6/5/2014 e la mancata adeguata motivazione della CTR.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla tardività e alla motivazione insufficiente della CTR (secondo motivo), constatando che dagli atti emergeva documentata la notifica personale dell'avviso in data 6/5/2014 (witness statement dell'ufficiale giudiziario inglese). Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a questo motivo, dichiarando assorbiti gli altri motivi, e ha rinviato la causa alla Corte tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia in diversa composizione, rimandandole anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21

    Richiama il termine di proponibilità del ricorso tributario: la Corte ha ritenuto tardivo il ricorso notificato il 20/6/2016 rispetto alla notifica dell'atto impositivo del 6/5/2014, con conseguente inammissibilità per tardività.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3

    Richiamato dalla ricorrente in cassazione in relazione alla validità della notifica; la Corte ha però ritenuto decisiva la prova documentale della notifica effettuata conformemente alle regole della Direttiva.

  • Direttiva 2010/24/UE, art. 8

    La direttiva disciplina la procedura di assistenza per la notifica transfrontaliera (moduli standard). Nel caso era stata effettuata richiesta secondo l'art. 8 e il modulo indicava la notifica dell'avviso.

  • Direttiva 2010/24/UE, art. 9

    "effettuata conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e alle prassi amministrative in vigore nello Stato membro adito"

    La Corte ha richiamato l'art. 9 per affermare che la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario inglese, secondo la legge e prassi inglesi, soddisfa i requisiti della direttiva e costituisce prova di avvenuta notifica.

  • Direttiva 2010/24/UE, art. 14, par. 2

    È stata invocata dalla ricorrente in relazione ai poteri di rinnovo della richiesta di recupero; la Corte ha ritenuto comunque assorbiti gli altri motivi dato l'esito sul punto principale della tardività.

  • D.Lgs. n. 149 del 2012, art. 9, comma 6

    Norma nazionale di recepimento connessa alla direttiva; citata nella doglianza sulla giurisdizione e sulla validità della notifica estera, ma non decisiva dopo l'accertamento documentale della notifica.

  • D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14 (vigente ratione temporis)

    Richiamato in relazione alla disciplina sulle accise; la questione è stata assorbita dopo che la Corte ha deciso per la tardività dell'impugnazione.

  • art. 654 c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento al rapporto tra giudicato penale e controversia tributaria; la Corte ha comunque ritenuto l'argomento assorbito.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7

    Cita norme processuali tributarie generali; richiamata nella corposa motivazione ma non decisiva rispetto alla prova documentale della notifica.

Massime di principio

  • La prova formale di notifica eseguita conformemente alle regole dello Stato membro che ha effettuato la comunicazione (es. witness statement dell'ufficiale giudiziario) costituisce elemento molto forte: il giudice italiano richiede motivazione adeguata per ritenere invalida tale notifica.
  • In procedimenti transfrontalieri basati sulla Direttiva 2010/24/UE, la notifica effettuata secondo le prassi e le disposizioni dello Stato che ha eseguito l'atto è considerata valida ai fini della decorrenza dei termini nazionali per proporre ricorso.
  • Il contribuente che contesta la validità di una notifica transfrontaliera deve sollevare l'eccezione tempestivamente e con elementi probatori idonei; una difesa tardiva può essere dichiarata inammissibile per decorso dei termini previsti dalla normativa interna.
  • Il giudice di merito deve motivare adeguatamente se intende escludere rilevanza probatoria a documenti formali di notifica altrimenti conformi: la mera affermazione di "perplessità" senza contestazione documentale puntuale non è sufficiente.
  • L'esistenza di procedimento penale parallelo non impedisce la valutazione di regolarità della notifica tributaria né la decisione sulla tempestività del ricorso fiscale; le questioni penali possono essere rilevanti ma non sospendono automaticamente la decorrenza dei termini processuali tributari.

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