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Sentenza

Sentenza n. 1462/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento del decreto emesso dal Questore di Alessandria n. 0001922, emesso in data 20.01.2026, con il quale è stata rigettata l’istanza di concessione di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202600620

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 84 c.p.a., rilevando la ritualità della rinuncia agli atti e la mancata opposizione dell'amministrazione resistente. Non è stata quindi esaminata la legittimità del diniego del permesso di soggiorno. Le spese di lite sono state compensate, considerata l'esiguità dell'attività difensiva svolta dall'amministrazione.

TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Alessandria che aveva rigettato la sua istanza di concessione di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Prima della decisione di merito, il ricorrente ha depositato una formale rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 84 c.p.a., chiedendo la declaratoria di estinzione del processo e la compensazione delle spese. La rinuncia è stata ritualmente notificata all'amministrazione resistente, che non si è opposta all'estinzione.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    rinunciava formalmente agli atti del giudizio a norma dell’art. 84 c.p.a.

    La rinuncia agli atti ritualmente notificata alla parte resistente e non opposta determina l'estinzione del processo.

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    La pronuncia è stata adottata in forma semplificata in camera di consiglio, ma la decisione è stata assorbita dalla rinuncia agli atti e dalla conseguente estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia agli atti del giudizio amministrativo, se ritualmente notificata alle parti costituite e non opposta, comporta la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art. 84 c.p.a., senza esame delle questioni di merito.
  • In presenza di una rinuncia agli atti non opposta, il giudice può compensare le spese di lite valutando l'attività difensiva concretamente svolta dalla parte resistente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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