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Sentenza

Sentenza n. 481/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 254/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.03.2024.

Giustizia amministrativa202501690

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, relativa al riconoscimento della carta docente per una annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, n. 254/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero non ha dato esecuzione alla decisione. Il ricorso è stato proposto ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per conseguire l'attuazione delle statuizioni definitive del giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha accertato la perdurante inadempienza del Ministero e ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Modena entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inadempienza, su istanza del ricorrente, le operazioni necessarie saranno compiute in sostituzione dell'Amministrazione, entro i successivi novanta giorni, dal commissario ad acta nominato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico regionale, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La norma costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, anche nei confronti dell'amministrazione inadempiente.

Massime di principio

  • Quando una sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato, è stata notificata all'amministrazione ai fini dell'esecuzione ed è decorso il termine dilatorio previsto, il persistente mancato adempimento dell'amministrazione legittima l'interessato a proporre azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a.
  • Accertata l'inottemperanza a una sentenza definitiva, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire le statuizioni giudiziali entro un termine determinato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • Nell'esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza devono essere detratte le somme o le utilità eventualmente già corrisposte dall'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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