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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8523/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per Cassazione avverso la sentenza del 31/03/2021 del Tribunale di Roma, che aveva omologato un patteggiamento per il reato di cui all'art. 589-bis c.p. e aveva applicato la pena concordata con la revoca della patente di guida. La difesa deduce carenza di motivazione nella scelta della revoca della patente, alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale del quarto periodo del comma 2 dell'art. 222 d.lgs. 285/1992 (Corte Cost. n.88/19), che impedisce l'automatismo della revoca quando non sussistono le aggravanti previste dai commi 2 e 3 degli artt. 589-bis e 590-bis c.p.; secondo la difesa il giudice di merito non ha fornito una motivazione individualizzata per giustificare la revoca invece della sospensione.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida: ha ritenuto fondato il vizio motivazionale rispetto alla scelta della revoca in mancanza di aggravanti di ebbrezza o uso di stupefacenti; ha annullato la sentenza impugnata solo nella parte relativa alla revoca della patente e ha rinviato al Tribunale di Roma per un nuovo giudizio su tale punto. Per il resto la sentenza di patteggiamento è confermata. Decisione depositata il 2 febbraio 2022.

Norme richiamate

  • art. 589-bis c.p. (omicidio stradale)

    Norma sostanziale che definisce il reato per cui il ricorrente ha patteggiato; i commi 2 e 3 prevedono aggravanti (es. guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti) che, se presenti, possono giustificare misure più severe come la revoca della patente.

  • art. 222, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)

    Prevede le sanzioni amministrative accessorie relative alla patente in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti; il quarto periodo è stato dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte Costituzionale nella parte in cui imponeva l'automatismo della revoca anche quando non ricorrono le aggravanti previste dagli artt. 589-bis e 590-bis c.p.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.88/2019

    nell'art. 222 cod. strada l'automatismo della risposta sanzionatoria, non graduabile in ragione delle peculiarità del caso, può giustificarsi solo per le più gravi violazioni contemplate dalle due citate disposizioni, ... Al di sotto di questo livello ... l'automatismo della sanzione amministrativa più non si giustifica e deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del quarto periodo del comma 2 dell'art. 222 C.d.S. nella parte in cui non consente al giudice, in presenza di condanna o patteggiamento per 589-bis/590-bis ma in assenza delle aggravanti previste, di scegliere la sospensione invece della revoca; richiede dunque una valutazione individuale e motivata del giudice.

  • art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta delle parti - patteggiamento)

    Regola il patteggiamento: anche quando la pena viene applicata su richiesta delle parti, il giudice ha il dovere di motivare le scelte che riguardano sanzioni accessorie e la loro proporzionalità rispetto alle circostanze del caso, soprattutto dopo l'intervento della Corte Costituzionale.

Massime di principio

  • Dopo la sentenza Corte Cost. n.88/2019 la revoca automatica della patente non trova più applicazione se non sussistono le aggravanti (ebbrezza o uso di stupefacenti): il giudice deve valutare e motivare l'idoneità della revoca rispetto alla singola fattispecie, anche in caso di patteggiamento.
  • In caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) la motivazione circa le sanzioni accessorie non può essere meramente apparente o assente: la mancanza di motivazione sul punto giustifica l'annullamento limitato della sanzione e il rinvio per nuovo giudizio.
  • Se non sono contestate aggravanti specifiche previste dagli artt. 589-bis/590-bis, la difesa può chiedere che venga applicata la sospensione della patente invece della revoca, puntando sulla necessità di un giudizio individualizzato e proporzionato.
  • La Procura può richiedere l'annullamento limitato della parte relativa alle sanzioni amministrative accessorie; la Cassazione tende ad accogliere l'annullamento se emerge insufficiente motivazione rispetto ai parametri indicati dalla Corte Costituzionale.
  • Nel nuovo giudizio il Tribunale dovrà valutare le circostanze concrete, la proporzionalità della sanzione e dare motivazione specifica per la scelta tra revoca e sospensione della patente.

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