Cassazione Penale, Sentenza n. 4161/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per detenzione e trasporto, in concorso, di sostanza stupefacente (hashish) rinvenuta nell'autoveicolo dove era presente come passeggero. La difesa sosteneva che fosse un trasporto occasionale, ignaro dello stupefacente o, nella migliore ipotesi, mera connivenza passiva senza apporto al mantenimento della detenzione. In appello e in cassazione si deduceva altresì l'errata qualificazione del fatto (favoreggiamento anziché concorso), la mancata riqualificazione ai fini del D.P.R. 309/90 art. 73 comma 5 (attenuante speciale/minima offensività), il diniego delle circostanze attenuanti generiche e vizi nella dosimetria della pena.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto congrua e logica la valutazione dei giudici di merito: lo stupefacente era occultato vicino al sedile lato passeggero (vicinanza con il MOSTACCIUOLO), il ricorrente si era dato alla fuga all'alt delle forze dell'ordine e si era reso irreperibile fino al giorno successivo, elementi che giustificano la ritenuta co-detenzione e un apporto almeno morale al reato. Esclusa la mera connivenza passiva e non accolta la richiesta di riqualificazione in favoreggiamento. Esclusa l'applicabilità dell'attenuante speciale alla luce della notevole quantità (numero di dosi stimato) e degli elementi indicativi di canali di rifornimento; legittimo anche il diniego delle attenuanti generiche per l'assenza di elementi positivi rilevanti. La misura della pena è stata ritenuta entro criteri medi ed adeguatamente motivata in relazione alla gravità, alla fuga, al sinistro stradale e alla condotta elusiva. Conseguentemente ricorso rigettato e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Riferimento alle statuizioni procedurali richieste dal Pubblico Ministero in ordine all'inammissibilità del ricorso; norma processuale richiamata nell'istruttoria.
D.P.R. 309/1990 art. 73 comma 5
Norma che riguarda la graduazione delle sanzioni per gli stupefacenti e i criteri per l'apprezzamento della minima offensività; la Corte ha ritenuto non applicabile l'attenuante speciale alla fattispecie per la rilevante quantità e gli altri indici di pericolosità.
art. 133 cod. pen.
Richiamato come riferimento ai criteri di determinazione della pena (circostanze, personalità, gravità), la Corte ha ritenuto che il richiamo a criteri di adeguatezza ed equità fosse sufficiente a motivare la scelta entro il range edittale medio.
art. 62-bis cod. pen. (modificato DL 23/05/2008 n.92)
Riferimento normativo sul regime delle attenuanti generiche: dopo la modifica non è più sufficiente la mera incensuratezza per ottenere la diminuente; il giudice può richiedere elementi positivi per il riconoscimento.
Massime di principio
- In sede di cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione dei fatti salvo che non sussista un macroscopico travisamento delle prove o l'uso di elementi non esaminati dal giudice di merito.
- La mera presenza di uno stupefacente nel veicolo non esclude di per sé la responsabilità del passeggero: la vicinanza del luogo di occultamento e comportamenti successivi (es. fuga all'alt, irreperibilità) possono fondare la co-detenzione e il concorso nel reato.
- La riqualificazione del fatto in favoreggiamento personale richiede l'accertamento di un profilo soggettivo ed un apporto concreto all'occultamento o all'occultamento dei profitti; in presenza di indizi di partecipazione al possesso/trasporto la fattispecie di concorso rimane predominante.
- Per il riconoscimento della 'minima offensività' o dell'attenuante speciale è necessaria una valutazione complessiva e favorevole su peso, qualità della sostanza, modalità e contesto: un solo elemento contrario (es. quantità significativa) può escludere l'attenuante.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimo se non emergono elementi di segno positivo; l'onere di indicare tali elementi spetta in via principale alla difesa.
- La determinazione della pena entro il range edittale medio rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, se motivata in termini di adeguatezza rispetto ai criteri dell'art.133 c.p., è difficilmente sindacabile in Cassazione.
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