Cassazione Penale, Sentenza n. 25789/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma, in appello e poi in Cassazione, delle sentenze di merito che li avevano ritenuti responsabili, in concorso, di: bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (art. 216 l. fall.), bancarotta semplice documentale, e, per la sola Montrucchio, bancarotta semplice per aver omesso di ricorrere in proprio alla dichiarazione di fallimento aggravando il dissesto. Le censure di cassazione si sono concentrate su: (i) presunta carenza e contraddittorietà della motivazione circa la riconducibilità dei prelevamenti 2014-2015 allo stato di dissesto ritenuto dalla curatela già nel 2013; (ii) contestazione della riclassificazione contabile di finanziamenti soci/"riserve" e della contabilizzazione di 178 trasformatori come immobilizzazioni immateriali anziché rimanenze, nonché sulla mancata consegna/tenuta della contabilità su supporto accessibile; (iii) mancata considerazione della crisi di mercato, della revoca degli affidamenti bancari e della mancanza del nesso causale tra omissione della domanda di fallimento e aggravamento del dissesto; infine censure di natura procedurale e di corretto esame probatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero generici o incapaci di scalfire il percorso logico e la valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito, richiamando i principi secondo cui la Cassazione controlla la logicità dell'argomentazione ma non procede a rinnovata valutazione del merito dei fatti. In particolare: la mancanza di giustificativi per i prelevamenti ha legittimato la qualificazione come distrazione; le irregolarità e l'assenza di annotazioni contabili sulle rimanenze/trasformatori nel triennio anteriore al fallimento integrano la bancarotta documentale; l'omesso ricorso al fallimento si è valutato come colpa grave alla luce del comportamento complessivo dell'imputata (prelevamenti personali durante fase di ingravescente insolvenza e inerzia gestionale). Conseguentemente il ricorso è stato respinto; i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre osservato che, però, l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare d'ufficio eventuale estinzione per prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza di secondo grado.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Legge fallimentare), art. 216, comma 1, n.1
Norma richiamata per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione; la Corte ha ritenuto che i prelevamenti senza giustificativi e la restituzione di finanziamenti soci agli amministratori possano integrare la fattispecie quando mancino giustificazioni e sussista violazione dei doveri di tutela degli interessi sociali.
R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Legge fallimentare), art. 217, comma 1, n.4
Norma richiamata per la bancarotta semplice per omessa domanda di fallimento "in proprio"; la Corte ha confermato che occorre colpa grave, valutata nel contesto complessivo (ritardi, prelevamenti e gestione negligente che aggravano il dissesto).
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Richiamati come criteri di censura in sede di cassazione (vizi di diritto e di motivazione). La Corte ha evidenziato i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: va accertata l'esistenza di azzardo logico manifesto, non una rinnovata valutazione probatoria.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 173
Richiamato come limite di enunciazione dei motivi di cassazione (contenuto e limiti dell'enunciazione dei motivi).
Decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, art. 16, comma 1 (convertito)
Richiamato per la disciplina del procedimento cartolare in cui è stato trattato il ricorso (modalità di trattazione a distanza/semplificata).
Decreto-legge 24 settembre 2020 n. 137, art. 23, comma 8 (convertito)
Richiamato in relazione alla trattazione cartolare del procedimento (norme emergenziali/procedurali).
Codice civile, artt. 2214 e 2241
Richiamati per il principio che l'imprenditore è personalmente responsabile della tenuta dei libri e delle scritture contabili e non può sollevare responsabilità per eventuali inadempienze dei terzi incaricati.
Codice di procedura penale, artt. 129 e 609, comma 2
Citati in relazione alla possibilità di rilevare d'ufficio l'estinzione dei reati per prescrizione; la Corte ha spiegato che l'inammissibilità del ricorso impedisce tale rilevazione d'ufficio in questa sede.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per gli effetti in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e possibilità di condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In ipotesi di contestata "distrazione" societaria, i prelievi e i rimborsi annotati come "anticipi" richiedono documentazione giustificativa: l'assenza di pezze giustificative può legittimare la conclusione che vi sia stata appropriazione indebita di risorse societarie.
- Le irregolarità o l'incompletezza dei libri e registri obbligatori nel triennio antecedente al fallimento possono integrare il reato di bancarotta documentale, anche se le carenze sono formali, perché il reato è di pericolo presunto.
- L'imprenditore resta responsabile della regolare tenuta delle scritture contabili anche se si avvale di software o di terzi: difficoltà di accesso ai dati per colpa del gestore non esime dalla responsabilità se l'imprenditore non ha fornito quanto richiesto alla curatela.
- La mancata richiesta tempestiva del fallimento da parte dell'imprenditore (auto-fallimento) richiede colpa grave; elementi quali prelevamenti personali durante una fase di ingravescente insolvenza e inerzia gestionale possono suffragare tale giudizio.
- In Cassazione il sindacato è limitato: si controlla la logicità e la completezza della motivazione, non si procede a nuova valutazione del merito o a riassegnazione diversa della prova; motivi generici o senza allegazione di atti non autosufficienti sono frequentemente dichiarati inammissibili.
- Chi impugna in cassazione deve rendere il motivo "autosufficiente" allegando o trascrivendo gli atti decisivi: estrapolazioni parziali o richiamo generico a brani probatori possono comportare l'inammissibilità del ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25561/2023 del 14/06/2023
- Sentenza penale · 14 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25562/2023 del 14/06/2023
- Sentenza penale · 14 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25563/2023 del 14/06/2023
- Sentenza penale · 14 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25564/2023 del 14/06/2023
- Sentenza penale · 14 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25565/2023 del 14/06/2023
- Sentenza penale · 14 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25566/2023 del 14/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →