Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 61/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento - del PEI redatto in data 31.10.2025 e di tutti gli atti successivi e susseguenti - nonché il riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell’orario scolastico e per l’intero ciclo; - Di tutti gli atti presupposti e consequenziali comunque connessi

Giustizia amministrativa202506511

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: PEI per l'anno scolastico 2025/2026, nella parte in cui assegnava 18 ore settimanali di sostegno su 25 ore di frequenza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitore di alunno disabile)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il PEI del minore, riconosciuto in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, deducendo l'illegittima limitazione del sostegno a 18 ore settimanali rispetto alle 25 ore di frequenza scolastica e chiedendo il riconoscimento del diritto alla copertura integrale dell'orario mediante insegnanti di sostegno. Il PEI stesso riconosceva la necessità di un supporto continuativo, indicando come indispensabili guida costante e stimoli continui, ma senza spiegare coerentemente la riduzione delle ore. Il ricorrente ha quindi contestato la contraddittorietà e l'illogicità intrinseca del PEI, la violazione degli artt. 3, 12 e 13 della legge n. 104/1992, degli artt. 7 e 10 del d.lgs. n. 66/2017, del decreto interministeriale n. 182/2020 e successive modificazioni e delle Linee guida allegate al decreto interministeriale n. 153/2023, nonché la mancata tempestiva richiesta di posti di sostegno in deroga all'organico di diritto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato il PEI nella parte lesiva, accertando il diritto del minore a essere assistito da insegnanti di sostegno secondo la quantificazione necessaria risultante dal PEI e, nel caso concreto, per l'intero orario di effettiva frequenza scolastica. Il Collegio ha ritenuto intrinsecamente illogica e contraddittoria la previsione di sole 18 ore a fronte dell'espresso riconoscimento della necessità di guida costante e stimoli continui. Ha inoltre rilevato che l'Amministrazione non aveva documentato la tempestiva richiesta di insegnanti in deroga, necessaria quando l'organico di diritto non consenta di assicurare il sostegno richiesto dal PEI/GLO. Il diritto al sostegno scolastico è stato qualificato come costituzionalmente garantito e non finanziariamente condizionato; carenze organizzative o finanziarie non possono giustificare la riduzione, salva un'adeguata motivazione individualizzata fondata sui bisogni dell'alunno e sull'effettivo utilizzo delle risorse. L'Amministrazione è stata condannata a dare esecuzione alla sentenza entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione; in caso di inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore pro tempore della Direzione generale per il personale scolastico, con facoltà di delega. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 2.000, oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 104/1992

    «è persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri»; «il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici»

    La disposizione collega la condizione di disabilità certificata al diritto alle prestazioni di sostegno e distingue il sostegno ordinario da quello intensivo; il sostegno intensivo corrisponde alla precedente nozione di disabilità grave.

  • artt. 12 e 13 l. 104/1992

    Tutela dell'integrazione scolastica e previsione delle misure, incluso il personale docente specializzato, necessarie a garantire la frequenza scolastica dell'alunno con disabilità.

  • art. 7 d.lgs. 66/2017

    Il PEI «esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe»

    Il PEI deve individuare, sulla base dei bisogni individuali, gli obiettivi, le strategie e le risorse professionali necessarie per l'inclusione, compresa la proposta motivata delle ore di sostegno.

  • art. 10 d.lgs. 66/2017

    Il dirigente scolastico «invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno»; l'ufficio scolastico regionale «assegna le risorse»

    Il dirigente scolastico deve rilevare tempestivamente il fabbisogno e richiedere le risorse, anche in deroga all'organico di diritto, mentre l'USR provvede all'assegnazione delle risorse disponibili.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice di adottare le misure necessarie ad assicurare l'effettività della tutela, imponendo all'amministrazione termini per l'esecuzione e predisponendo la nomina del commissario ad acta in caso di inerzia.

  • art. 3, comma 1, d.lgs. 62/2024

    Ha modificato l'art. 3 della legge n. 104/1992, introducendo la terminologia e la disciplina della persona con disabilità avente diritto ai sostegni, senza modificare la portata sostanziale del diritto alle prestazioni.

  • art. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. 62/2024

    Sono «sostegni»: «i servizi, gli interventi, le prestazioni e i benefici individuati a conclusione dell'accertamento della condizione di disabilità e nel progetto di vita»

    Definisce i sostegni e il sostegno intensivo in relazione alla frequenza, durata e continuità necessari per migliorare le capacità della persona e la sua inclusione.

  • art. 81 Cost.

    L'obbligo di copertura finanziaria vincola il legislatore e non consente al giudice di negare la tutela di diritti costituzionalmente garantiti per ragioni di equilibrio di bilancio.

Massime di principio

  • Il diritto dell'alunno con disabilità al sostegno scolastico necessario per l'effettiva inclusione è un diritto costituzionalmente garantito e non può essere compresso per mere carenze di organico, organizzative o finanziarie dell'amministrazione.
  • Il PEI deve essere coerente, motivato e fondato sui bisogni individuali dell'alunno; quando riconosce la necessità di un supporto continuativo, non può limitare il numero delle ore di sostegno senza una specifica motivazione individualizzata, riferita alla documentazione ufficiale, agli obiettivi del PEI e all'effettivo impiego delle risorse.
  • La qualificazione della disabilità come grave o la necessità di sostegno intensivo non determina automaticamente il rapporto 1:1 per l'intero orario scolastico; tuttavia, in assenza di una motivazione concreta che giustifichi una copertura inferiore, la riduzione delle ore rispetto al fabbisogno risultante dal PEI/GLO è illegittima.
  • Quando il fabbisogno di sostegno non è soddisfacibile mediante l'organico di diritto, il dirigente scolastico deve rilevarlo tempestivamente e richiedere all'USR i posti in deroga. Se il sistema PEI/GLO evidenzia la necessità della copertura integrale, la mancata richiesta dei posti in deroga costituisce illegittimità, salvo che l'amministrazione dimostri di averla effettuata e che l'USR non abbia potuto soddisfarla.
  • Le ore di sostegno sono assegnate alla classe, ma sono funzionali al progetto educativo individualizzato dell'alunno titolare del PEI e non possono essere utilizzate genericamente per altri alunni, per esigenze indistinte della classe o per sostituire docenti assenti.
  • Il giudice amministrativo, in caso di accoglimento della domanda, può imporre all'amministrazione un termine per la redazione o riedizione del PEI e per l'assegnazione delle ore necessarie, nominando preventivamente un commissario ad acta per l'ipotesi di mancata ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieScuolaDecisione e riti specialiGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneEccesso di potereDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.