Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28233/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un'istanza di rimborso, presentata da una contribuente per ottenere il 90% delle somme versate a titolo di IRPEF, ILOR e contributo al SSN per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, ai sensi dell'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002. L'Ufficio aveva opposto silenzio-rifiuto. In primo grado la domanda era stata respinta per carenza di prova dei versamenti. In appello la CTR ha invece riconosciuto il rimborso per la contribuente, ritenendo assolto l'onere probatorio in base alla documentazione prodotta e alla mancata contestazione dell'Ufficio; ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso dell'altro soggetto, non avendo egli presentato istanza. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sul processo tributario, per avere la CTR accolto la domanda in assenza di idonea documentazione allegata all'istanza e per non avere rilevato l'inammissibilità del ricorso introduttivo; 2) violazione delle regole sull'onere della prova, sostenendo che il rimborso non può essere riconosciuto sulla sola base della mancata contestazione dell'Ufficio, se manca prova dei versamenti; 3) violazione dell'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002, dell'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, degli artt. 107 e 108 TFUE, della decisione UE 2016/195 e dell'art. 112 c.p.c., per avere la CTR riconosciuto il rimborso senza verificare la compatibilità con la disciplina unionale sugli aiuti di Stato e sui limiti de minimis. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte relativa alla pretesa inammissibilità del ricorso introduttivo, ma ha ritenuto infondato nel complesso il rilievo sulla sola carenza documentale iniziale; ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, in una domanda di rimborso, il contribuente è attore in senso anche sostanziale e deve allegare e provare i fatti costitutivi del credito, mentre la mancata contestazione dell'Ufficio non basta quando l'Amministrazione neghi in radice l'esistenza del credito. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, perché si uniformi al principio di diritto sull'onere della prova nelle domande di rimborso tributario. È stata quindi annullata la decisione della CTR nella parte in cui aveva riconosciuto il rimborso sulla base della sola mancata contestazione dell'Ufficio e di elementi ritenuti non sufficienti a provare il credito.

Norme richiamate

  • art. 18 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per censurare l'asserita inammissibilità del ricorso introduttivo in mancanza di idonea allegazione documentale.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato insieme alle norme sul processo tributario per sostenere che la domanda sarebbe stata inammissibile.

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per sostenere la dedotta inammissibilità del ricorso originario.

  • art. 22 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel primo motivo per la disciplina degli allegati nel processo tributario.

  • art. 27 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel primo motivo di ricorso.

  • art. 9, comma 17, L. n. 289/2002

    Norma sostanziale posta a base della richiesta di rimborso del 90% delle somme versate.

  • art. 1, comma 665, L. n. 190/2014

    Richiamato dalla Corte per affermare che la mancanza di documentazione iniziale non comporta automaticamente rigetto o inammissibilità dell'istanza di rimborso, ma apre un confronto integrativo con l'Ufficio.

  • art. 16-octies d.l. n. 91/2017

    Richiamato dalla Corte come norma che, nel modificare l'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, conferma che la carenza documentale non è motivo automatico di rigetto o inammissibilità.

  • art. 107 TFUE

    Invocato dall'Agenzia in relazione alla disciplina sugli aiuti di Stato e alla compatibilità del rimborso con il diritto unionale.

  • art. 108 TFUE

    Invocato dall'Agenzia nel terzo motivo, in tema di controllo sugli aiuti di Stato.

  • Decisione UE 2016/195 (C(2015) 5549 final)

    Richiamata dall'Agenzia quale fonte unionale che avrebbe impedito il rimborso a soggetti esercenti attività d'impresa; il motivo è stato però assorbito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Indicato quale parametro di impugnazione per violazione di legge.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato implicitamente nel ragionamento sull'onere della prova a carico del contribuente, attore sostanziale nella domanda di rimborso.

Massime di principio

  • Nelle domande di rimborso tributario il contribuente è attore non solo in senso formale ma anche sostanziale: su di lui grava l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del credito restitutorio.
  • Il principio di non contestazione opera sul piano probatorio, ma non può supplire integralmente alla mancanza di prova dei fatti costitutivi quando l'Amministrazione finanziaria neghi in radice l'esistenza del credito.
  • La mancata produzione dei documenti a corredo dell'istanza di rimborso non determina automaticamente l'inammissibilità o il rigetto della domanda, potendo la procedura consentire integrazioni istruttorie; tuttavia resta fermo l'onere probatorio del contribuente nel giudizio.
  • In presenza di una contestazione dell'an debeatur da parte dell'Ufficio, il silenzio dell'Amministrazione sui conteggi o su singoli elementi non trasforma fatti non provati in fatti pacifici.
  • Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio non possono, da sole, assurgere a fonte di prova sufficiente del credito vantato in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.