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Sentenza

Sentenza n. 3339/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’annullamento - della nota prot. n.-OMISSIS- emessa dall’Area Didattica e Servizi agli Studenti dell’Ateneo resistente, e firmata dal Dirigente, dott. -OMISSIS-, con la quale è stata rigettata l’istanza, ex art. 9 r.d. n. 1269/1938 e s.m.i., presentata dal ricorrente in data 18 novembre 2025, volta ad ottenere il trasferimento di sede per gravi motivi; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti di interesse, anche allo stato non conosciuti; E PER L’ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI volte ad ordinare all’Università degli Studi “Federico II” di riesaminare l’istanza di trasferimento ai sensi dell’art. 9 del r.d. n. 1269/1938 delibando funditus la situazione esistenziale del ricorrente ed accertando se sussistono o meno i gravi motivi legittimanti un trasferimento in entrata ANCHE PREVIA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E/O PREVIO RINVIO PREGIUDIZIALE EX ART. 267 TFUE ALLA CGUE degli artt. 3, comma 1, lett. a) e 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n.264, dell’Allegato 3 (punti 9–12) del D.M. n. 472/2024 nonché dell’Allegato 1 (punti 14-19) del D.M. n. 454/2025 nella parte in cui non prevedono – neppure in via residuale o derogatoria – la possibilità di trasferimento straordinario e soprannumerario per gravi motivi in favore di studenti che si trovino in condizioni eccezionali di vulnerabilità psicofisica o familiare.

Giustizia amministrativa202600001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di trasferimento in entrata per gravi motivi di salute familiare ai sensi dell’art. 9 r.d. n. 1269/1938

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego opposto dall’Università alla richiesta di trasferimento di sede per gravi motivi connessi allo stato di salute di un familiare, chiedendo anche la tutela cautelare e prospettando questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell’Unione della disciplina sull’accesso programmato ai corsi di Medicina. Ha dedotto: incompetenza del dirigente dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti, assumendo che il provvedimento spettasse al Rettore ai sensi dell’art. 9 r.d. n. 1269/1938; contraddittorietà e sviamento dell’azione amministrativa; carenza di motivazione; violazione del contraddittorio procedimentale e dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. La pretesa sostanziale era fondata sulla possibilità di ottenere un trasferimento straordinario e soprannumerario in deroga ai limiti derivanti dalla programmazione degli accessi e dalla disponibilità dei posti per gli anni successivi al primo.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha richiamato il consolidato orientamento del Consiglio di Stato secondo cui l’iscrizione o il trasferimento ad anni successivi al primo nei corsi di Medicina richiede una valutazione comparativa nell’ambito di una procedura selettiva aperta agli interessati, sulla base dei posti disponibili e di criteri predeterminati. La disponibilità di posti al primo anno non comporta automaticamente la disponibilità di posti negli anni successivi, che sono autonome e determinate annualmente dall’ateneo; la graduatoria nazionale non rileva per i trasferimenti ad anni successivi. L’art. 9 r.d. n. 1269/1938, pur formalmente vigente, deve essere interpretato nel quadro evolutivo della disciplina dell’accesso programmato introdotta dalla l. n. 264/1999 e dalla normativa ministeriale, sicché non consente trasferimenti individuali soprannumerari incompatibili con il sistema di programmazione. Il Collegio ha ritenuto isolato e non idoneo a determinare un overruling il diverso precedente che valorizzava la natura derogatoria dell’art. 9. Ha respinto il motivo di incompetenza, rilevando che la decisione sulle istanze di trasferimento costituisce attività gestionale spettante ai dirigenti amministrativi, mentre al Rettore competono funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento; il richiamo storico al Rettore contenuto nell’art. 9 non può quindi essere inteso come attribuzione attuale di funzioni gestionali. Ha respinto anche la censura relativa all’art. 10-bis l. n. 241/1990, poiché l’amministrazione ha dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Sono state escluse le condizioni per sollevare questioni di legittimità costituzionale o per disporre un rinvio pregiudiziale alla CGUE. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9 r.d. n. 1269/1938

    istanza di trasferimento per gravi motivi

    La disposizione non consente di derogare, mediante trasferimenti individuali soprannumerari, al sistema sopravvenuto di programmazione degli accessi ai corsi di Medicina; deve essere interpretata in coerenza con l’evoluzione dell’ordinamento universitario e con i limiti dei posti disponibili.

  • artt. 3, comma 1, lett. a), e 4, comma 1, l. n. 264/1999

    La disciplina dell’accesso programmato concorre a delimitare la possibilità di trasferimenti e iscrizioni ai corsi di Medicina, escludendo deroghe individuali incompatibili con la programmazione nazionale.

  • art. 2 l. n. 240/2010

    al direttore generale spetta la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale

    La norma conferma la separazione tra funzioni di indirizzo e controllo degli organi di governo dell’ateneo e funzioni di gestione amministrativa attribuite alla dirigenza.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La violazione del preavviso di rigetto non determina l’annullamento quando l’amministrazione dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 88, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente il richiamo a precedenti conformi quale modalità di motivazione della sentenza.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia mediante richiamo a precedenti conformi nei casi previsti.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    È stato utilizzato per fissare direttamente l’udienza pubblica per la definizione del merito dopo la trattazione della domanda cautelare.

Massime di principio

  • Nei corsi universitari a numero programmato, l’iscrizione o il trasferimento ad anni successivi al primo presuppone la verifica dei posti disponibili per l’anno di riferimento e, di regola, una procedura comparativa aperta agli interessati, con criteri predeterminati; non è configurabile un diritto al trasferimento individuale fondato sulla mera disponibilità di posti al primo anno.
  • La disponibilità di posti al primo anno e quella relativa agli anni successivi costituiscono grandezze autonome; la prima non determina automaticamente la seconda, che deve essere accertata annualmente dall’ateneo nel rispetto della programmazione dei posti.
  • L’art. 9 r.d. n. 1269/1938, anche quando invocato per gravi motivi personali o familiari, deve essere interpretato sistematicamente alla luce della disciplina sopravvenuta sull’accesso programmato ai corsi di Medicina e non può fondare trasferimenti soprannumerari incompatibili con i limiti normativi e organizzativi del corso.
  • Nell’ordinamento universitario, le decisioni gestionali sulle istanze di trasferimento degli studenti spettano alla dirigenza amministrativa; il riferimento al Rettore contenuto nella disciplina previgente deve essere letto in coerenza con il principio di separazione tra funzioni di indirizzo degli organi di governo e funzioni di gestione dei dirigenti.
  • La violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 non comporta l’annullamento del provvedimento quando l’amministrazione dimostri che, alla luce dei presupposti normativi e fattuali, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiAccesso programmato ai corsi universitariMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaVizi formali non invalidantiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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