Sentenza n. 1866/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento, previa concessione della tutela cautelare dell'Ordinanza Sindacale n. 34 del 5 agosto 2025, avente ad oggetto “Ordinanza contingibile ed urgente di messa in sicurezza”, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale contingibile e urgente di messa in sicurezza dell'impianto di approvvigionamento del gas
Esito
Favorevole al ricorrente (condominio)
Prevale il privato
La controversia
Il condominio ha impugnato l'ordinanza sindacale n. 34 del 5 agosto 2025, con cui il Sindaco aveva ordinato l'esecuzione ad horas degli interventi necessari a ripristinare la sicurezza dell'impianto di approvvigionamento del gas, imponendo la presentazione di un progetto entro cinque giorni e l'esecuzione dei lavori entro dieci giorni. Sono stati dedotti: violazione dell'art. 107 d.lgs. 267/2000, poiché l'intervento avrebbe dovuto essere disposto dagli uffici comunali mediante gli strumenti ordinari; violazione degli artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000 per mancanza dei presupposti di contingibilità e urgenza; difetto di istruttoria e motivazione, anche per l'omessa considerazione del certificato di agibilità dell'immobile; difetto di istruttoria e dei presupposti, in quanto il sopralluogo sarebbe stato svolto da soggetti privi delle necessarie qualifiche professionali; eccesso di potere e violazione del principio di proporzionalità per l'incongruità dei termini assegnati. Il sopralluogo aveva rilevato infiltrazioni d'acqua e fenomeni di sfondellamento nei box, infiltrazioni nella copertura e la collocazione di tubazioni idriche e di una linea del gas sotto la pavimentazione di una pertinenza condominiale. Il condominio aveva ammesso che l'impianto non era a norma, ma aveva chiesto tempi più ampi per individuare il tecnico, l'impresa esecutrice e ottenere l'approvazione dell'assemblea condominiale. Il ricorso conteneva inoltre una domanda risarcitoria formulata genericamente.
La decisione
Il TAR ha accolto in parte il ricorso e ha annullato l'ordinanza sindacale. Sono state ritenute fondate e assorbenti le censure relative alla violazione dell'art. 54 d.lgs. 267/2000. Il potere di ordinanza contingibile e urgente è un potere extra ordinem ed eccezionale, utilizzabile soltanto in presenza di un'emergenza e di un pericolo non tipizzati, non fronteggiabili con gli strumenti ordinari. Esso richiede la necessità, intesa come assenza di rimedi tipici sufficienti, l'urgenza, consistente nell'impossibilità materiale di differire l'intervento, e l'attualità del pericolo al momento dell'adozione; tali presupposti devono risultare da un'istruttoria adeguata e dalla motivazione del provvedimento. Nel caso concreto il verbale di sopralluogo non dimostrava una situazione di pericolo attuale per l'incolumità pubblica tale da imporre l'esecuzione dei lavori nei tempi estremamente brevi stabiliti dall'ordinanza. Il sopralluogo era stato effettuato il 16 maggio 2025, mentre l'ordinanza era stata adottata il 5 agosto 2025: tale intervallo escludeva l'imminenza del pericolo e dimostrava la possibilità di utilizzare gli strumenti ordinari, fissando tempi compatibili con la progettazione, l'individuazione dell'impresa e la deliberazione condominiale. La domanda risarcitoria è stata respinta perché formulata in modo generico, senza allegazione del danno, anche considerando che l'efficacia dell'ordinanza era stata tempestivamente sospesa in sede cautelare. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 2.000, oltre accessori, per le spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 54 d.lgs. 267/2000
i poteri di ordinanza contingibile e urgente sono "valvole di sicurezza" del sistema e poteri "extra ordinem"
Il potere sindacale è eccezionale e può essere esercitato solo in presenza di necessità, urgenza ed effettiva attualità del pericolo, quando la situazione non sia fronteggiabile con gli strumenti ordinari; tali presupposti devono essere accertati istruttoriamente e puntualmente esplicitati nella motivazione.
art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000
Richiamato per distinguere il potere sindacale nelle materie di competenza locale da quello previsto dall'art. 54 per le materie di competenza statale.
art. 107 d.lgs. 267/2000
Il potere di gestione spetta al personale burocratico; il potere extra ordinem del Sindaco costituisce una deroga eccezionale al principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione.
Massime di principio
- Il potere di ordinanza contingibile e urgente del Sindaco è eccezionale ed extra ordinem e può essere esercitato soltanto quando sussistano congiuntamente necessità, urgenza ed effettiva attualità del pericolo, non fronteggiabile mediante gli ordinari strumenti dell'ordinamento.
- La necessità richiede l'assenza di rimedi tipici sufficienti, mentre l'urgenza consiste nella materiale impossibilità di differire l'intervento; l'attualità del pericolo deve sussistere al momento dell'adozione dell'ordinanza.
- I presupposti dell'ordinanza contingibile e urgente devono essere verificati mediante un'istruttoria adeguata e puntualmente rappresentati nella motivazione; il mero accertamento di una non conformità tecnica dell'impianto non dimostra, di per sé, un pericolo imminente per l'incolumità pubblica.
- L'intervallo significativo tra l'accertamento della situazione e l'adozione dell'ordinanza può escludere l'imminenza del pericolo e dimostrare la praticabilità degli strumenti ordinari, con la fissazione di termini compatibili con le attività necessarie per progettare e deliberare gli interventi.
- La domanda risarcitoria proposta contro un provvedimento amministrativo è respinta se non contiene almeno l'allegazione concreta del danno asseritamente subito; la tempestiva sospensione dell'atto costituisce inoltre elemento rilevante nella verifica dell'esistenza del pregiudizio.
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