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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21124/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta, avanzata da una società che aveva svolto attività connesse alla custodia di una motonave sequestrata per contrabbando di tabacchi lavorati esteri, di ottenere il pagamento di varie somme a titolo di compenso per il periodo di 408 giorni, comprendenti costi per personale di bordo, vitto, indennità di custodia e compensi quale agente/raccomandatario marittimo. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello di Roma, con sentenza non definitiva, aveva negato i compensi per l'attività di raccomandatario marittimo per mancanza di prova dell'incarico e della necessità di tale attività, e con sentenza definitiva aveva rigettato l'appello ritenendo, tra l'altro, che per il personale di bordo risultasse provato solo un importo inferiore a quello richiesto e che non vi fosse prova di un maggior credito rispetto a quanto liquidato in via amministrativa. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 2 e 4 della l. n. 135/1977 e omesso esame di fatti decisivi, assumendo che la Corte d'appello avesse trascurato la documentazione da cui emergeva lo svolgimento di attività proprie del raccomandatario marittimo, attività che sarebbero per legge riservate a tale figura; 2) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto valorizzare la presunzione derivante dalla durata della custodia (408 giorni) e dalla conseguente debenza della retribuzione del personale di bordo secondo il CCNL; 3) violazione degli artt. 327 e 361 c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente parlato di giudicato interno sui diritti di agenzia nonostante la riserva di impugnazione; 4) violazione degli artt. 1241 e 1242 c.c., per avere la Corte d'appello operato un accertamento di dare/avere, assimilato dalla ricorrente a una compensazione d'ufficio, senza eccezione della controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché incentrato sul vizio motivazionale e comunque non idoneo a scalfire la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non solo sulla carenza di prova dell'incarico ma anche sull'assunto che l'attività di raccomandatario avrebbe potuto essere svolta direttamente dal custode; ha osservato inoltre che, essendo custode e raccomandatario coincidenti nel caso concreto, la dedotta necessità della qualifica professionale non incideva sulla decisione. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, ricordando che la violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile solo in casi specifici e che il cattivo apprezzamento delle prove non è sindacabile in cassazione; ha aggiunto che la presunzione invocata non era adeguatamente specificata e che il mero dato della durata della custodia non possedeva di per sé i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Il terzo motivo è stato reputato infondato, poiché la Corte territoriale aveva soltanto rilevato che sulla domanda già decisa con la sentenza non definitiva non poteva più pronunciarsi. Il quarto motivo è stato anch'esso ritenuto infondato: quando crediti e debiti nascono da un unico rapporto complesso, il giudice può procedere a un mero accertamento di dare e avere con elisione automatica fino a concorrenza, senza necessità di eccezione di compensazione o domanda riconvenzionale. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all'onere della prova; la censura non può tradursi in una mera critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2727 c.c.

    La presunzione richiede fatti noti idonei a sorreggere inferenze dotate di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 2729 c.c.

    Il mero dato della durata della custodia non integra di per sé una presunzione semplice sufficiente.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è denunciabile in cassazione solo se il giudice dichiari di non voler applicare la regola di disponibilità della prova o utilizzi prove non dedotte dalle parti, non quando apprezzi diversamente le prove acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può risolversi nella contestazione del diverso peso attribuito dal giudice alle prove valutate.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Rileva soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non il cattivo apprezzamento delle risultanze istruttorie.

  • art. 327 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente sulla pretesa erroneità del rilievo di giudicato interno; la Corte esclude l'errore denunciato.

  • art. 361 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 327 c.p.c. per contestare il giudicato interno sulla domanda già decisa.

  • art. 1241 c.c.

    La compensazione propria non ricorre quando i contrapposti crediti derivano da un unico rapporto complesso.

  • art. 1242 c.c.

    Nel caso di credito e debito originati dal medesimo rapporto, il giudice può procedere a un mero accertamento di dare e avere senza eccezione di parte.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Poiché il ricorso è stato rigettato, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • l. n. 135 del 1977, artt. 2 e 4

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere che le attività svolte richiedessero necessariamente la qualifica di raccomandatario marittimo; la Corte non accoglie tale tesi nel caso concreto.

Massime di principio

  • In cassazione il vizio di motivazione non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: il ricorso è inammissibile se non individua un fatto storico decisivo realmente omesso dal giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice abbia deciso sulla base di prove non introdotte dalle parti o abbia espressamente disapplicato la regola di disponibilità della prova; non è invece censurabile la mera diversa ponderazione delle prove raccolte.
  • Per fondare una presunzione semplice occorrono fatti noti con caratteri di gravità, precisione e concordanza; il solo dato temporale o la mera durata di un rapporto non sono di per sé sufficienti.
  • Se la ratio decidendi impugnata si fonda su più argomenti autonomi, il ricorso deve colpirli tutti; l'omessa censura di una ratio autonoma rende il motivo inidoneo a determinare la cassazione della decisione.
  • Quando credito e debito derivano da un unico rapporto complesso, il giudice può procedere a un mero accertamento del dare e avere con compensazione impropria, senza necessità di eccezione di parte o di domanda riconvenzionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteMandatoInadempimentoCompensazione
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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