Cassazione Penale, Sentenza n. 17006/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente, rilevando che la Corte d'appello ha motivato solo sulla presenza/irrilevanza di un impianto di videosorveglianza senza confrontare tale principio con la situazione di fatto (autorimessa condominiale interrata, non aperta al pubblico). Perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato".
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la riforma della sentenza assolutoria del Tribunale di Bergamo, censurando la decisione della Corte territoriale che avrebbe applicato l'aggravante per esposizione del bene a pubblica fede senza valutare che il veicolo danneggiato era collocato in un'autorimessa condominiale interrata, luogo privato non aperto al pubblico e non agevolmente accessibile dall'esterno. La difesa sostiene che la Corte di appello ha motivato unicamente sull'irrilevanza della presenza di videosorveglianza, omettendo la verifica concreta delle caratteristiche del luogo dove si svolsero i fatti.
Norme richiamate
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, DL 28/10/2020 n.137 conv. L. 18/12/2020 n.176
Richiamata in relazione alle formalità di trattazione del ricorso (modalità telematiche/struttura del procedimento), ossia per la procedura adottata durante la trattazione.
Norma penale sul delitto di danneggiamento (principio interpretativo applicato)
La Corte ha applicato il principio che l'aggravante collegata all'esposizione del bene a pubblica fede richiede verifiche sulle caratteristiche del luogo; nel caso specifico tale requisito non è stato dimostrato, sicché il fatto non integra il reato.
Massime di principio
- L'aggravante per esposizione di un bene a pubblica fede non si applica automaticamente: occorre valutare la concreta accessibilità e le caratteristiche del luogo in cui il bene era collocato.
- La presenza di un sistema di videosorveglianza non trasforma di per sé un luogo privato in luogo aperto al pubblico; va valutata insieme ad altri elementi fattuali.
- Se la corte territoriale motiva su principi generali senza ricondurli ai fatti concreti del caso, la Cassazione può annullare la decisione per vizio di motivazione.
- Quando il fatto non corrisponde alla fattispecie prevista dalla legge penale (mancanza degli elementi costitutivi), il giudice di legittimità può annullare la sentenza senza rinvio con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato".
- In giudizi penali che coinvolgono luoghi privati è fondamentale documentare l'accessibilità al pubblico e gli elementi concreti che giustificano l'applicazione di aggravanti; la difesa dovrebbe sollevare e dimostrare la non pubblicità del luogo.
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