Cassazione Penale, Ordinanza n. 01893/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna di due imputati per detenzione di sostanza stupefacente in quantità tale da integrare il reato di lieve entità. In Cassazione entrambi i ricorrenti hanno dedotto, con un primo motivo comune, violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della detenzione per uso personale; con un secondo motivo comune hanno censurato l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti generiche. Uno dei ricorrenti ha inoltre impugnato la decisione nella parte in cui non era stata applicata la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto non consentita in sede di legittimità la censura sul mancato riconoscimento dell'uso personale, perché la questione era già stata esaminata e motivatamente disattesa dalla Corte territoriale con argomentazioni corrette e lineari. Ha inoltre giudicato aspecifica la doglianza sulla pena e sul diniego delle attenuanti generiche, poiché i ricorrenti non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata. Quanto al motivo proposto dal solo primo ricorrente sulla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, lo ha ritenuto manifestamente infondato perché la Corte di merito aveva spiegato la mancanza dei presupposti per la sua applicazione. Ne è seguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La condanna di merito riguardava la fattispecie di detenzione di sostanza stupefacente in lieve entità; la Corte di cassazione non entra nel merito della qualificazione, limitandosi a rilevare che il motivo sull'uso personale era già stato correttamente respinto.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice in materia di stupefacenti richiamata in relazione al reato oggetto della condanna di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è proponibile una rivalutazione del fatto quando la questione dedotta è già stata esaminata dal giudice di merito con motivazione logica, lineare e non manifestamente illogica.
- La doglianza è inammissibile per aspecificità quando il ricorrente non si confronta con le ragioni poste a base della decisione impugnata, limitandosi a prospettare una diversa lettura del trattamento sanzionatorio o delle attenuanti.
- La richiesta di applicazione di una pena sostitutiva è infondata quando la sentenza di merito ha motivato l'assenza dei presupposti legali per concederla, e tale motivazione non è specificamente censurata in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01737/2025 del 15/01/2025
- ordinanza_penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01742/2025 del 15/01/2025
- ordinanza_penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01811/2025 del 15/01/2025
- ordinanza_penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01816/2025 del 15/01/2025
- ordinanza_penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01824/2025 del 15/01/2025
- ordinanza_penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01833/2025 del 15/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →