Sentenza del 23/01/2019 n. 1755 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 1998 e 1999. L'Amministrazione contestava ricavi non dichiarati, costi ritenuti non inerenti e l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 14, comma 3, del D.P.R. n. 601 del 1973 alle società cooperative agricole. In particolare, sosteneva che i dati contenuti nell'agenda rinvenuta presso un cliente dimostrassero vendite non fatturate, che alcuni costi non fossero deducibili e che la Cooperativa non avesse provato i presupposti per usufruire delle agevolazioni sui maggiori redditi accertati. Venivano inoltre denunciati vizi di motivazione e violazione delle regole sull'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione favorevole alla Cooperativa. Ha ritenuto adeguata la motivazione della Commissione regionale, che aveva esaminato i singoli rilievi e spiegato perché gli elementi presuntivi utilizzati dall'Ufficio non fossero dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. I dati dell'agenda del cliente non erano sufficientemente riferibili alla Cooperativa e la spiegazione fornita sulla diversa quantità tra latte conferito e prodotti lavorati risultava plausibile. I costi contestati sono stati ritenuti giustificati e inerenti. È stata inoltre riconosciuta la sussistenza dei requisiti per le agevolazioni fiscali, sulla base dell'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative agricole e della documentazione attestante lo scopo mutualistico; il mancato riscontro dell'Assessorato regionale non era sufficiente a negare il beneficio. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare alla Cooperativa le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 11.000 euro, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 601 del 1973, art. 14, comma 3
Le agevolazioni fiscali previste per le cooperative agricole richiedono la prova dei relativi presupposti, tra cui l'iscrizione nei registri previsti e il perseguimento dello scopo mutualistico. Nel caso concreto la documentazione prodotta dalla Cooperativa è stata ritenuta sufficiente.
Art. 132 c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione effettiva e comprensibile. Non è nulla quando, pur essendo sintetica, consente di individuare le ragioni logiche e giuridiche della decisione e dimostra l'esame delle censure d'appello.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61
Nel processo tributario la motivazione della sentenza d'appello non può limitarsi a una adesione meramente acritica alla decisione di primo grado; deve illustrare le critiche dell'appellante e le ragioni del loro rigetto.
Art. 2697 c.c.
L'Amministrazione deve provare i fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria. Il contribuente deve fornire la prova contraria quando contesta la capacità dimostrativa degli elementi offerti dall'Ufficio. Per le agevolazioni fiscali, invece, l'onere di provare i requisiti del beneficio grava sul contribuente.
Art. 2511 c.c.
La natura cooperativa e il perseguimento dello scopo mutualistico costituiscono elementi rilevanti per valutare l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa tributaria, ma devono essere concretamente documentati.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
In cassazione il vizio di motivazione è configurabile solo in presenza dell'omesso esame di un fatto decisivo o di un contrasto logico insanabile; non consente di sostituire la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito con una diversa valutazione.
Massime di principio
- Un accertamento tributario fondato su presunzioni deve poggiare su elementi gravi, precisi e concordanti; annotazioni o documenti provenienti da terzi non sono sufficienti se non sono chiaramente riferibili al contribuente e non trovano riscontro in ulteriori elementi.
- Il giudice tributario può ritenere superata la presunzione dell'Ufficio quando il contribuente offre una spiegazione documentata, plausibile e coerente con la natura dell'attività svolta.
- L'Amministrazione finanziaria deve provare i fatti che fondano la maggiore imposta, mentre il contribuente deve dimostrare i fatti impeditivi o i requisiti per beneficiare di un'agevolazione fiscale.
- Per ottenere agevolazioni riservate alle cooperative è essenziale conservare e produrre documenti che dimostrino iscrizione nei registri competenti, effettivo scopo mutualistico e rispetto dei requisiti normativi.
- Il silenzio o il mancato riscontro di un'autorità amministrativa interpellata dall'Ufficio non costituisce, da solo, prova dell'assenza dei requisiti fiscali e non può sostituire l'accertamento concreto dei fatti.
- In cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove: occorre dimostrare un errore di diritto, l'omesso esame di un fatto decisivo o una motivazione realmente apparente, contraddittoria o incomprensibile.
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