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Sentenza

Sentenza n. 194/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione degli effetti, - della nota prot. C_I580 - C_I580 - 1 - 2022-07-25 – 0034621 con la quale il Servizio SUAPE del Comune di Selargius avente ad oggetto “Irricevibilità pratica n. 03975880927-19072022-1850.510215 – Installazione di impianti per la cartellonistica pubblicitaria”; - della nota prot. C_I580 - C_I580 - 1 - 2022-07-28 - 0035143 avente ad oggetto “Irricevibilità pratica n. 03975880927-26072022-1023.512476 – Installazione di impianti per la cartellonistica pubblicitaria”; - di tutti gli atti connessi e/o presupposti ad oggi non conosciuti;

Giustizia amministrativa202300153

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: due note del SUAPE comunale dichiarative dell'irricevibilità di pratiche per l'installazione di impianti di cartellonistica pubblicitaria

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha riassunto davanti al TAR, a seguito dell'opposizione del Comune, un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica volto all'annullamento delle note con cui il SUAPE aveva dichiarato irricevibili due istanze per l'installazione di impianti pubblicitari. L'Amministrazione aveva fondato l'irricevibilità su due autonome ragioni: la società non era titolare di una concessione per l'installazione o gestione degli impianti pubblicitari e l'intervento ricadeva nell'edilizia libera soggetta a comunicazione non asseverata, non nel procedimento in conferenza di servizi; inoltre, il titolo di disponibilità dell'immobile non poteva essere acquisito nell'ambito della conferenza. La ricorrente ha dedotto la violazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, del regolamento comunale sul canone di occupazione e pubblicitario, della normativa regionale e statale richiamata, delle Direttive SUAPE, dell'art. 23 del codice della strada e dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 507/1993, nonché eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, difetto di motivazione e di istruttoria, aggravamento procedimentale, violazione dei principi di proporzionalità, buon andamento, legalità, giusto procedimento e libertà di iniziativa economica. In sintesi, ha sostenuto che la normativa statale e il regolamento comunale non imponessero una procedura di evidenza pubblica, essendo sufficiente una richiesta di autorizzazione all'ente proprietario della strada, e che eventuali previsioni comunali ostative a nuove autorizzazioni in assenza di gara fossero illegittime per contrasto con l'art. 41 Cost. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata contestazione di tutte le autonome ragioni poste a fondamento dei provvedimenti plurimotivati.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i provvedimenti erano sorretti da due autonome rationes decidendi. La ricorrente aveva contestato soltanto la necessità di una concessione, ma non aveva censurato la distinta ragione secondo cui l'installazione richiesta ricadeva nell'edilizia libera soggetta a comunicazione non asseverata e non al procedimento in conferenza di servizi. Tale motivazione non contestata era quindi divenuta definitiva e, da sola, impediva l'annullamento degli atti, anche ove fosse risultato fondato il motivo relativo alla concessione. Il Collegio ha comunque esaminato il merito, ritenendolo infondato. Ha considerato che il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari individuava specifiche localizzazioni nelle zone A1, A2 e A3 e che tali localizzazioni risultavano già occupate da impianti acquisiti al patrimonio comunale al termine di una precedente concessione di servizio. Poiché le istanze riguardavano l'installazione permanente di nuovi impianti nelle medesime zone, non vi era spazio per ulteriori collocazioni, essendo già raggiunto il numero massimo previsto dal piano. Le spese sono state compensate per la complessità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. 285/1992

    La collocazione degli impianti pubblicitari nelle aree non oggetto di specifica localizzazione comunale deve rispettare le prescrizioni del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione.

  • d.P.R. 495/1992

    Il relativo regolamento di esecuzione integra la disciplina applicabile alla collocazione dei mezzi pubblicitari.

  • art. 3, comma 3, d.lgs. 507/1993

    La norma è stata invocata dalla ricorrente nel quadro della disciplina statale degli impianti pubblicitari, ma la sentenza non ne esplicita una specifica interpretazione.

  • art. 37 l.r. Sardegna 24/2016

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, senza che la sentenza ne sviluppi una specifica interpretazione.

  • artt. 1, 2 e 3 l. 241/1990

    Le disposizioni sono state richiamate dalla ricorrente in relazione ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza e motivazione dell'azione amministrativa, senza un autonomo esame da parte del Collegio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione della causa, senza incidere sul principio decisorio.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo è sorretto da più motivazioni autonome, è sufficiente che una sola di esse sia legittima e non utilmente contestata per impedire l'annullamento dell'atto; le censure rivolte alle altre motivazioni non possono condurre all'accoglimento del ricorso.
  • Il ricorso è inammissibile quando il ricorrente omette di impugnare una distinta ragione autonoma posta dall'amministrazione a fondamento del provvedimento, poiché anche l'eventuale fondatezza delle censure proposte non sarebbe idonea a determinare l'annullamento dell'atto.
  • La pianificazione comunale degli impianti pubblicitari può individuare specifiche localizzazioni e un numero massimo di impianti; una volta che tali localizzazioni risultino già occupate da impianti acquisiti al patrimonio comunale, non può essere accolta una richiesta di installazione permanente di ulteriori impianti nelle medesime aree.
  • La mancata titolarità di una concessione per la gestione degli impianti pubblicitari, unitamente alla diversa qualificazione procedimentale dell'intervento come edilizia libera soggetta a comunicazione non asseverata e non a conferenza di servizi, può sorreggere la dichiarazione di irricevibilità dell'istanza quando tali ragioni siano autonomamente poste a fondamento del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveTitoli abilitativi ediliziInvalidità del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicità

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