Sentenza del 13/06/2017 n. 4129 - Comm. Trib. Prov. Milano
SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE - Responsabilità solidale dell'amministratore (di fatto) - Applicabilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la pretesa responsabilità solidale dell’amministratore di fatto per le sanzioni amministrative tributarie riferite a una società di capitali. Si contestava l’imputazione personale delle sanzioni, sostenendo che esse dovessero gravare esclusivamente sulla persona giuridica, in virtù del principio di riferibilità esclusiva introdotto dalla legge n. 326/2003 e dell’autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali.
La decisione
La responsabilità solidale dell’amministratore di fatto è stata esclusa. Le sanzioni amministrative tributarie restano imputabili esclusivamente alla società, quale soggetto giuridico autonomo, anche quando l’attività sia stata concretamente svolta da un amministratore di fatto. L’autonomia patrimoniale perfetta comporta infatti che gli atti compiuti in nome della società e i relativi debiti, compresi quelli tributari, siano riferiti alla società e non personalmente all’amministratore.
Norme richiamate
Legge n. 326/2003
Principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie.
Le sanzioni amministrative tributarie devono essere imputate al soggetto giuridico nel cui interesse e nome è stata svolta l’attività, senza automatica estensione personale all’amministratore di fatto.
Principio dell’autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali
La società di capitali costituisce un soggetto distinto dai suoi amministratori; pertanto, gli atti compiuti in nome della società e i relativi debiti, anche tributari, sono esclusivamente imputabili alla società, salvo specifiche deroghe previste dalla legge.
Massime di principio
- Per le società di capitali, le sanzioni amministrative tributarie sono normalmente riferite alla società e non possono essere imputate automaticamente all’amministratore, anche se di fatto.
- La qualifica di amministratore di fatto, da sola, non determina responsabilità solidale per le sanzioni tributarie della società.
- L’autonomia patrimoniale perfetta separa il patrimonio e la responsabilità della società da quelli degli amministratori, salvo che una specifica norma preveda espressamente una deroga.
- Per contestare validamente l’imputazione personale di una sanzione è utile verificare se l’illecito sia stato commesso nell’interesse e in nome della società e se esista una norma specifica che attribuisca la responsabilità all’amministratore.
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