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Sentenza

Sentenza n. 2323/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del provvedimento dell''ATS della Brianza - prot. n. -OMISSIS- del giorno 2/7/2024, comunicato al ricorrente a mezzo pec, in pari data (docc. 1 e 2), avente ad oggetto: “Atto di diffida e contestuale sospensione dello Studio Professionale di Medicina dello Sport denominato "Studio professionale di medicina dello Sport Dott. -OMISSIS-” con il quale ATS ha sospeso con effetto immediato e per 6 mesi, "l''''Autorizzazione Sanitaria (DIA del 08/01/2009 prot. 0562/09)", diffidando il ricorrente "ad ottemperare al mantenimento dei requisiti minimi autorizzativi”; b) del verbale di sopralluogo del 21.3.2024 della "Commissione di controllo delle prestazioni di Medicina dello Sport" (doc.3); c) per quanto occorrer possa, del processo verbale di contestazione di illecito amministrativo redatto da ATS (doc.4) con il quale, ai sensi dell''''art. 27 quinques c. 1 lett. f) L.R. 33/2009, è stata applicata la sanzione pecuniaria di € 6.010,00 oltre oneri di notifica; d) di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale e/o di esecuzione rispetto agli atti impugnati. Con i motivi aggiunti del 3\6\2025: a) della delibera di ATS della Brianza n. -OMISSIS- del 14.3.2025, avente ad oggetto “Revoca dell’abilitazione all’esercizio di attività volta all’effettuazione degli accertamenti iniziali e periodici finalizzati alla certificazione della idoneità alla pratica delle singole specialità sportive agonistiche di cui alla tabella “B1” del D.M. 18/2/1982, rilasciata con decreto direttoriale n° -OMISSIS- del 27/3/2013 al Dr. -OMISSIS-, titolare dello studio professionale di medicina dello sport sito a -OMISSIS-, -OMISSIS-, e contestuale divieto di prosecuzione dell’attività esercitata in virtù di D.I.A. presentata in data 08/01/2009, PR. -OMISSIS-”, notificata il 17 marzo 2025 (doc.20); b) della nota di Regione Lombardia trasmessa a mezzo pec in data 27.3.2025 avente ad oggetto: “Ente “-OMISSIS-” – Studio prof.le di Medicina dello Sport Dott. -OMISSIS- – Cesano Maderno” – -OMISSIS- -OMISSIS- Chiusura struttura – Cancellazione da SIGAUSS” (doc. 21).

Giustizia amministrativa202402096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sospensione dell'autorizzazione sanitaria e dell'attività dello studio professionale di medicina dello sport, successivamente seguita dalla revoca dell'abilitazione e dal divieto di prosecuzione dell'attività

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'ATS della Brianza del 2 luglio 2024, con cui era stata disposta, con effetto immediato e per sei mesi, la sospensione dell'autorizzazione sanitaria relativa allo studio professionale di medicina dello sport, unitamente alla diffida a mantenere i requisiti minimi autorizzativi. Sono stati inoltre impugnati il verbale di sopralluogo del 21 marzo 2024, il verbale di contestazione dell'illecito amministrativo con applicazione di una sanzione pecuniaria di 6.010 euro, nonché gli atti connessi. Con motivi aggiunti sono stati impugnati la delibera ATS del 14 marzo 2025, recante la revoca dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di certificazione dell'idoneità sportiva e il contestuale divieto di prosecuzione dell'attività esercitata in forza della DIA del 2009, nonché la nota regionale relativa alla chiusura della struttura e alla cancellazione dal sistema SIGAUSS. Il testo non riporta l'esame dei motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito a seguito della rinuncia al ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. La rinuncia è stata depositata dalla parte ricorrente, sottoscritta dall'avvocato munito di mandato speciale e notificata alle controparti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Nessuna delle parti interessate alla prosecuzione, inclusa l'ATS costituita, si è opposta alla definizione del giudizio per rinuncia. Il Collegio non ha quindi esaminato la legittimità degli atti impugnati né i motivi di merito. Le spese sono state compensate tra le parti, ritenendo il particolare andamento processuale della lite idoneo a giustificare la compensazione ai sensi dell'art. 84, comma 2, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    «1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. 2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle. 3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue».

    La rinuncia produce l'estinzione del processo quando è depositata nelle forme previste, sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale, notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e non vi è opposizione delle parti interessate alla prosecuzione; le spese possono essere compensate dal Collegio.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Il giudizio è dichiarato estinto per rinuncia quando ricorrono i presupposti previsti dall'art. 84 c.p.a.

  • art. 27 quinquies, comma 1, lettera f), l.r. 33/2009

    È richiamata quale base normativa della sanzione amministrativa pecuniaria contestata dall'ATS; la sentenza non ne esamina l'applicazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio quando è resa nelle forme previste dall'art. 84 c.p.a., è sottoscritta dalla parte o da un avvocato munito di mandato speciale, è depositata in giudizio e notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza, senza opposizione delle parti che abbiano interesse alla prosecuzione.
  • In caso di rinuncia al ricorso, il Collegio non esamina i motivi di illegittimità dedotti né la legittimità degli atti impugnati, limitandosi a definire il giudizio per estinzione.
  • Il rinunciante è ordinariamente tenuto a sostenere le spese degli atti processuali compiuti, ma il giudice può compensarle valutando le circostanze e l'andamento processuale della controversia.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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