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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13975/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

Due imputati, già condannati in appello, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la loro responsabilità per concorso in furto in abitazione e aggravamento ex art. 625, n. 2, c.p. L’unico motivo dedotto lamentava un vizio di motivazione sulla affermazione della penale responsabilità. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era formulato in modo generico, privo delle specifiche ragioni di diritto e degli elementi di fatto necessari a sostenerlo, e dunque non consentito in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, in combinazione con il reato base contestato

  • art. 624-bis c.p.

    reato presupposto oggetto di conferma di condanna in appello

  • art. 625, n. 2, c.p.

    aggravante contestata e confermata insieme al reato di furto in abitazione

  • art. 616 c.p.p.

    implicito riferimento alla condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a prospettazioni generiche sulla motivazione della sentenza impugnata, se non contiene le specifiche ragioni di diritto e i dati di fatto posti a fondamento della censura.
  • La deduzione di vizio di motivazione deve confrontarsi in modo puntuale con la sentenza impugnata e non può risolversi in una mera contestazione assertiva dell'affermazione di responsabilità.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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