Cassazione Penale, Ordinanza n. 32008/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile de plano perché proposto personalmente dal ricorrente, in violazione degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., come modificati dalla legge n. 103 del 2017. Condanna inoltre il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'interessato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso un'ordinanza del 21 ottobre 2024 emessa dal giudice di sorveglianza di Spoleto. La Corte non esamina il merito dell'impugnazione perché rileva d'ufficio un vizio formale radicale: il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha escluso la facoltà dell'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione, imponendo la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 571, comma 1, c.p.p.
Dopo la riforma del 2017 non consente all'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione.
art. 613, comma 1, c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso nei casi previsti dalla legge.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha escluso la facoltà dell'imputato e del condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione, imponendo il ministero tecnico del difensore abilitato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato o dal condannato, quando la notifica del provvedimento impugnato e il ricorso siano successivi al 4 agosto 2017, è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore cassazionista.
- La mancanza di sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale integra una causa di inammissibilità rilevabile de plano, senza necessità di esame del merito.
- La riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017 ha rafforzato il requisito del ministero tecnico nel giudizio di legittimità, escludendo l'autodifesa personale in cassazione.
Come è indicizzato
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