Sentenza del 05/07/2016 n. 5844 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Sottoscrizione - Delegato - Qualifica dirigenziale - Assenza - Nullità dell'atto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’avviso di accertamento è stato ritenuto nullo, poiché privo di una sottoscrizione validamente apposta dal capo dell’ufficio o da un delegato dotato dei requisiti necessari. L’onere di provare la legittimazione del sottoscrittore, il potere sostitutivo o la delega grava sull’Amministrazione finanziaria.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell’avviso di accertamento perché sottoscritto da un soggetto privo della qualifica dirigenziale richiesta e senza che l’Amministrazione avesse dimostrato l’esercizio di un legittimo potere sostitutivo o l’esistenza di una delega valida conferita dal capo dell’ufficio. L’art. 42 del d.P.R. 600/1973 deve essere interpretato nel senso che il riferimento all’“altro impiegato della carriera direttiva” riguarda un soggetto avente qualifica dirigenziale di pari grado, legittimamente acquisita mediante superamento di concorso pubblico.
Norme richiamate
Art. 42 del d.P.R. 600/1973
altro impiegato della carriera direttiva
La disposizione consente la sottoscrizione dell’avviso da parte di un soggetto diverso dal capo dell’ufficio solo se validamente delegato e dotato di qualifica dirigenziale di pari grado, legittimamente acquisita a seguito di concorso pubblico.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio oppure da un soggetto validamente delegato che possieda i requisiti di qualifica richiesti dalla legge.
- La semplice appartenenza del sottoscrittore all’Amministrazione o a una carriera direttiva non dimostra, da sola, la legittimità della sottoscrizione.
- In caso di contestazione, spetta all’Amministrazione provare l’esistenza e la validità della delega oppure l’esercizio del potere sostitutivo.
- L’assenza dei requisiti del sottoscrittore o della prova della delega può comportare la nullità dell’avviso di accertamento.
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