Sentenza n. 14218/2026 - Roma, Sezione 5B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento di un titolo di formazione professionale abilitante conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento, presentata il 25 giugno 2025, del titolo di specializzazione abilitante per le attività di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, conseguito in Spagna, Stato membro dell'Unione europea. Ha dedotto la scadenza del termine di conclusione del procedimento, individuato nel combinato disposto dell'art. 2 l. n. 241/1990 e dell'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti del silenzio-inadempimento: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza una pronuncia dell'Amministrazione. Il Ministero è individuato quale autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. Il Collegio ha rilevato che l'Amministrazione non aveva provveduto entro il termine generale di trenta giorni per la verifica della completezza documentale e il termine successivo di tre mesi per il provvedimento sul riconoscimento; il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi qualora siano richieste integrazioni. Alla data di proposizione del ricorso tale termine era scaduto senza provvedimento espresso. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, tenendo conto della natura di procedimenti di massa. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento ministeriale competente, con facoltà di delega, per i successivi 90 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l'azione contro il silenzio dell'Amministrazione e consentono al giudice di accertare l'inadempimento e ordinare all'Amministrazione di provvedere.
art. 2 l. n. 241/1990
Impone all'Amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 5 d.lgs. n. 206/2007
Individua l'autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea; tale competenza è oggi riferita al Ministero dell'Istruzione e del Merito.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
Prevede il termine iniziale di trenta giorni per la verifica della completezza della documentazione e l'eventuale richiesta di integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Impone l'adozione del provvedimento espresso di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e le eventuali integrazioni, il termine complessivo può giungere a quattro mesi.
art. 6 d.l. n. 173/2022, convertito in l. n. 604/2022
Ha determinato la denominazione del Ministero competente quale Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere sussiste quando il privato abbia presentato una formale istanza e sia scaduto il termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso.
- Per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi se sono richieste integrazioni.
- L'accertamento del silenzio-inadempimento non comporta il riconoscimento automatico del titolo, ma impone all'Amministrazione di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
- Nel giudizio contro il silenzio, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per provvedere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a operare entro un ulteriore termine in caso di persistente inerzia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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