Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 12392/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’ottemperanza della sentenza n. 17846/2025 del 16 ottobre 2025 pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta Bis;

Giustizia amministrativa202604038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenza non definitivaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 dicembre 2025, adottato in riedizione del potere a seguito della sentenza n. 17846/2025, relativo alla rideterminazione dell'anzianità e del trattamento economico del magistrato transitato nella magistratura tributaria

Esito

RIMESSIONE

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza sostenendo che il decreto ministeriale adottato in esecuzione della precedente sentenza avesse solo parzialmente adempiuto al giudicato. Con il primo motivo ha dedotto la nullità del decreto per violazione o elusione del giudicato, lamentando che il periodo intermedio tra il 14 febbraio 2023 e il 31 gennaio 2024 fosse stato computato soltanto con riferimento al servizio prestato nella magistratura ordinaria, senza cumulare anche l'anzianità maturata nello svolgimento delle funzioni di magistrato tributario. In subordine ha dedotto l'annullabilità del decreto per violazione dell'art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 130/2022, violazione del principio di ragionevolezza, illogicità, manifesta iniquità, contraddittorietà e difetto di motivazione. Con il secondo motivo ha dedotto la nullità per violazione o elusione del giudicato relativamente alla ricostruzione economica della carriera, sostenendo che il MEF avesse azzerato gli scatti stipendiali già maturati nella magistratura ordinaria e avesse ricalcolato ex novo l'anzianità secondo il sistema previsto per il nuovo ruolo tributario. In subordine ha dedotto violazione di legge, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, manifesta iniquità e contraddittorietà. Il Ministero ha sostenuto di avere esattamente ottemperato alla sentenza, richiamando pronunce del Consiglio di Stato secondo cui il periodo intermedio deve essere riconosciuto esclusivamente come anzianità maturata nella magistratura ordinaria, senza cumulo con quella derivante dalle funzioni tributarie onorarie.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda principale di nullità per violazione o elusione del giudicato. Ha rilevato che la sentenza ottemperanda aveva imposto di considerare il periodo intermedio fino al transito effettivo, ma non aveva stabilito né le modalità tecniche di imputazione di tale periodo ai diversi titoli di anzianità né il cumulo tra anzianità ordinaria e anzianità tributaria. Analogamente, la precedente sentenza non aveva accertato il diritto a uno specifico scatto stipendiale né cristallizzato un determinato meccanismo di ricostruzione della carriera, avendo demandato al MEF una rinnovata istruttoria e una nuova determinazione motivata. Le contestazioni riguardano quindi le regole legali applicabili alla riedizione del potere, non la violazione di un comando giudiziale specifico e puntuale. Il giudice dell'ottemperanza ha distinto, secondo il principio del doppio binario, tra violazione delle regole giudiziali, deducibile con l'azione di ottemperanza, e violazione delle regole legali, da far valere con ordinaria azione di annullamento. Poiché il ricorrente aveva proposto tempestivamente, in via subordinata, una domanda di annullamento, corredandola di specifici motivi, il TAR ha convertito l'azione ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a., disponendo la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie e rinviando la causa all'udienza pubblica del 21 ottobre 2026 per l'esame del merito. Le spese sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • artt. 112 e 114 c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice dell'esecuzione; la domanda di ottemperanza è stata respinta perché non risultava violato o eluso uno specifico comando del giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.

    Consente di dichiarare la nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato; tale patologia è stata esclusa nel caso concreto.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La nullità per violazione o elusione del giudicato richiede un contrasto con il contenuto conformativo specifico della decisione, non una mera erronea applicazione della disciplina normativa successiva al giudicato.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    il giudice qualifica l’azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali

    Consente la riqualificazione e conversione dell'azione quando la domanda subordinata di annullamento sia stata proposta tempestivamente e con specifici motivi.

  • art. 29 c.p.a.

    Il termine decadenziale per l'azione di annullamento deve essere rispettato affinché sia possibile la conversione dell'azione di ottemperanza nella domanda ordinaria di annullamento.

  • art. 21-octies, comma 1, l. 241/1990

    Richiamato quale fondamento della domanda subordinata di annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere.

  • art. 1, commi 7 e 8, l. 130/2022

    Richiamato dal ricorrente quale disciplina legislativa del transito e dell'inquadramento dei magistrati nella magistratura tributaria; la sua corretta applicazione sarà esaminata nel giudizio ordinario di annullamento.

  • art. 71 c.p.a.

    La previa presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza ha consentito il rinvio della causa all'udienza pubblica per la trattazione del merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice deve distinguere tra violazione delle regole giudiziali specificamente risultanti dal giudicato e violazione delle regole legali che disciplinano la successiva riedizione del potere amministrativo.
  • La nullità per violazione o elusione del giudicato ricorre soltanto quando il nuovo atto contrasti con un comando conformativo specifico, puntuale e immediatamente vincolante contenuto nella decisione; non sussiste quando la sentenza abbia lasciato all'amministrazione margini di scelta interpretativa o istruttoria.
  • Quando il giudicato ha annullato un atto senza definire pienamente il rapporto sostanziale, il potere amministrativo si riespande per gli aspetti non coperti dall'accertamento giudiziale; le relative illegittimità devono essere dedotte con l'ordinaria azione di annullamento, non con l'ottemperanza.
  • Il giudice dell'ottemperanza può qualificare la domanda secondo i suoi elementi sostanziali e convertire l'azione in giudizio ordinario di annullamento se la domanda subordinata è stata proposta entro il termine decadenziale, contiene specifici motivi di illegittimità ed è stata espressamente richiesta.
  • La mancata individuazione da parte del giudicato di uno specifico meccanismo di ricostruzione della carriera o di un determinato risultato economico impedisce di ravvisare, nella scelta amministrativa contestata, una violazione o elusione del giudicato; l'eventuale errore applicativo resta un vizio di annullabilità da esaminare nel giudizio di cognizione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti specialiTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaNullità del provvedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.