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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13403/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per evasione, deducendo un solo motivo: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo fosse generico, perché non si confrontava in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata, e quindi non idoneo a censurare specificamente il decisum di merito.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    La sentenza impugnata riguardava una condanna per evasione; dalla formula del provvedimento emerge solo il riferimento al reato, senza ulteriori sviluppi interpretativi sulla norma incriminatrice.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche erano oggetto dell'unico motivo di ricorso; la Corte ha ritenuto la censura generica e non confrontata con la motivazione della sentenza di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; una censura meramente assertiva o generica è inammissibile.
  • La deduzione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede una critica puntuale delle ragioni addotte dal giudice di merito, non essendo sufficiente un dissenso apodittico sulla valutazione effettuata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla disciplina processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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