Cassazione Civile, Ordinanza n. 36722/2022 del 15/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
Un contribuente, dopo aver richiesto un estratto di ruolo, ha appreso dell'esistenza di una cartella di pagamento per un importo di euro 10.633,38 riferita a sanzioni pecuniarie irrogate con sentenza. Ha proposto opposizione deducendo la mancata notifica della cartella e l'intervenuta prescrizione del credito. Il Tribunale ha ritenuto non provata la notifica della cartella ma ha considerato tempestiva solo l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, qualificando l'iniziativa come opposizione ex art. 617 c.p.c.; ha inoltre respinto l'eccezione di prescrizione ritenendo applicabile il termine decennale ex art. 2953 c.c. La Corte d'appello ha confermato. In cassazione il ricorrente ha denunciato: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla dedotta inesistenza delle notifiche e sull'accertamento negativo del credito; 2) nullità della sentenza per aver erroneamente ritenuto notificate cartella e intimazione, sostenendo che la prova della notificazione postale richiedesse la produzione dell'avviso di ricevimento; 3) omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione in relazione alla pretesa indicata in estratto di ruolo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. La sentenza impugnata era stata pubblicata il 18 maggio 2021 e il ricorso era stato notificato il 20 dicembre 2021. La Corte ha applicato il principio dell'apparenza: poiché il giudice di merito aveva qualificato espressamente l'azione come opposizione esecutiva, doveva applicarsi la disciplina delle opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c.; di conseguenza, non operava la sospensione feriale dei termini. Sono state poste le spese a carico del ricorrente ed è stato dato atto dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
invocato per denunciare omessa pronuncia su domande/eccezioni; la Corte non entra nel merito per la tardività del ricorso
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
riferito ai motivi di ricorso per nullità della sentenza e violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 617 c.p.c.
richiamato per la qualificazione dell'opposizione come opposizione agli atti esecutivi
art. 615 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 617 c.p.c. quale disciplina delle opposizioni esecutive
art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
esclude la sospensione feriale dei termini per le opposizioni esecutive
legge 7 ottobre 1969, n. 742
disciplina della sospensione feriale non applicabile al caso
art. 327 c.p.c.
indicato come termine semestrale di impugnazione, ritenuto spirato
art. 2953 c.c.
richiamato dal giudice di merito per applicare la prescrizione decennale al credito derivante da sentenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
base per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- Quando il giudice di merito qualifica espressamente l'azione come opposizione esecutiva, opera il principio dell'apparenza e si applica la disciplina propria delle opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c., indipendentemente da diverse qualificazioni prospettate dalla parte.
- Per le opposizioni esecutive non si applica la sospensione feriale dei termini; ne consegue che il ricorso per cassazione proposto oltre il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. è tardivo e quindi inammissibile.
- La tardività dell'impugnazione assorbe ogni esame dei motivi di ricorso nel merito, anche quando siano prospettate censure di omessa pronuncia o nullità della sentenza.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto alle spese e, se dovuto, all'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.
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