Sentenza n. 12510/2026 - Roma, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di -OMISSIS- – Sez. Lavoro n. -OMISSIS- (causa n. -OMISSIS- RG) e del decreto ingiuntivo Tribunale di -OMISSIS- – Sez. Lavoro n. -OMISSIS- (causa n. -OMISSIS- RG).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice del lavoro e del successivo decreto ingiuntivo esecutivo
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo l’inerzia del Ministero nell’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto al reinserimento nelle graduatorie di istituto ATA III fascia per il profilo di collaboratore scolastico addetto alle aziende agrarie, dichiarato illegittima l’esclusione dalle graduatorie, la revoca dell’incarico e il disconoscimento del servizio prestato, disposto il riconoscimento di punteggi e condannato il Ministero al risarcimento delle retribuzioni non corrisposte. In sede monitoria era stato inoltre ingiunto al Ministero il pagamento di € 9.088,36, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Il decreto ingiuntivo, notificato e non opposto, era stato dichiarato definitivamente esecutivo. Il ricorrente ha lamentato che né la sentenza né il decreto ingiuntivo fossero stati eseguiti e ha chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero, pur costituito, non aveva fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato e non aveva contestato il mancato pagamento delle somme dovute. L’inerzia dell’amministrazione è stata qualificata come inottemperanza. Il giudice ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, alla pronuncia del giudice del lavoro e al decreto ingiuntivo, con particolare riferimento al pagamento di € 9.088,36, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché di € 150,00 per il contributo unificato del giudizio di ottemperanza, ove non già corrisposti. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori trenta giorni per provvedere. È stata inoltre applicata la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., decorrente dall’eventuale scadenza del termine assegnato senza adempimento e commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, volto a ottenere l’attuazione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi nei confronti dell’amministrazione inadempiente.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare un termine, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la condanna dell’amministrazione al pagamento di una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Individua tra i contenuti della sentenza la disposizione delle misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza ha ad oggetto la verifica dell’esatta e puntuale attuazione del giudicato e consente al ricorrente vittorioso di conseguire gli effetti favorevoli della pronuncia che l’amministrazione abbia omesso di realizzare.
- L’amministrazione è sempre obbligata a conformarsi al giudicato e non può sottrarsi all’adempimento per ragioni di opportunità amministrativa, ordine pubblico, difficoltà pratiche o difficoltà economico-finanziarie; essa conserva, al più, una limitata discrezionalità sulle modalità concrete di esecuzione, non sull’an e sul quando.
- La mancata dimostrazione dell’avvenuta esecuzione da parte dell’amministrazione, costituita ma priva di specifiche contestazioni o difese, consente di accertare l’inottemperanza rispetto ai fatti dedotti dal ricorrente e non contestati.
- In caso di persistente inerzia, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, attribuendogli il compito di provvedere nel termine successivo assegnato.
- La penalità di mora può essere disposta quando il ritardo dell’amministrazione giustifichi una misura coercitiva; la sua decorrenza deve essere collegata alla scadenza del termine fissato nel dispositivo per l’esecuzione e il suo importo può essere commisurato agli interessi legali sulla somma dovuta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 lug 2026Sentenza n. 1526/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 8 lug 2026Sentenza n. 1527/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 8 lug 2026Sentenza n. 1528/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 lug 2026Sentenza n. 1529/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 lug 2026Sentenza n. 1530/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 lug 2026Sentenza n. 1531/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →