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Sentenza

Sentenza del 10/01/2018 n. 86 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Estinzione società - Legittimazione processuale - Notifica dell'accertamento ante cancellazione dal registro dell'impresa - Rilevanza - Legittimazione del rappresentante sociale - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del liquidatore. La cancellazione della società dal registro delle imprese ha determinato la sua estinzione, mentre l'avviso era stato notificato anteriormente, quando la società era ancora legittimata a riceverlo e a impugnarlo.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la legittimazione processuale a impugnare un avviso di accertamento notificato alla società prima della sua cancellazione dal registro delle imprese. Poiché la notifica è avvenuta quando la società era ancora esistente, il successivo scioglimento e la conseguente estinzione giuridica non consentono al liquidatore di proporre autonomamente il ricorso in nome della società ormai estinta.

Norme richiamate

  • Decreto legislativo n. 546/1992, art. 18

    La disposizione disciplina il ricorso nel processo tributario e presuppone che esso sia proposto da un soggetto dotato di legittimazione processuale. Una società già estinta non può proporre validamente un nuovo ricorso tramite il liquidatore.

  • Codice civile, art. 2495

    La cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società. Dopo tale momento il liquidatore non conserva, in via generale, la rappresentanza processuale della società estinta.

  • Codice di procedura civile, art. 75

    La capacità di stare in giudizio e la rappresentanza processuale devono sussistere al momento della proposizione della domanda. Il liquidatore di una società ormai estinta non è legittimato a proporre il ricorso in nome della società.

  • Cassazione, sentenze n. 23626/2017, n. 23029/2017 e n. 18803/2017

    La giurisprudenza conferma che, se la società viene cancellata dopo la notifica dell'accertamento ma prima della proposizione del ricorso, l'impugnazione proposta dal liquidatore in nome della società estinta è inammissibile.

Massime di principio

  • La verifica della data della notifica dell'atto e della data di cancellazione della società è decisiva per individuare il soggetto legittimato ad agire.
  • Se l'accertamento è stato notificato prima della cancellazione, l'atto è riferibile a una società allora ancora esistente; tuttavia, dopo la cancellazione, la società non può più proporre un nuovo ricorso tramite il liquidatore.
  • Il liquidatore perde, in linea generale, la rappresentanza processuale della società dal momento della sua estinzione, salvo eventuali diverse azioni o legittimazioni previste dalla legge in capo ai successori o ad altri soggetti interessati.
  • Prima di impugnare un atto tributario occorre controllare che il ricorrente abbia capacità e legittimazione processuale al momento della proposizione del ricorso, non soltanto che l'atto sia stato notificato correttamente.
  • La cancellazione dal registro delle imprese non rende automaticamente inesistente un accertamento notificato anteriormente, ma può impedire alla società estinta di contestarlo nelle forme ordinarie attraverso il liquidatore.

Testo integrale

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