Cassazione Penale, Sentenza n. 29876/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 06/10/2022 con cui la Corte d'appello di Palermo, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa a Taormina. Il ricorrente deduceva che la revoca fosse infondata perché il decreto penale di condanna del 5/02/2018 era stato tardivamente registrato nel certificato del casellario giudiziale (esecutivo il 21/06/2019) e perché il fatto per cui era stato condannato era stato depenalizzato ai sensi dell'art. 18 d.lgs. n. 27/2021.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la revoca in executivis della sospensione condizionale della pena ai sensi del principio per cui l'esistenza di una causa ostativa all'art. 164, comma quarto, cod. pen., ignota al giudice di primo grado ma nota a quello d'appello, legittima la revoca anche se la questione non era stata impugnata dal pubblico ministero. Ha inoltre respinto l'argomento sulla depenalizzazione, ricordando che la fattispecie contestata resta reato alla luce delle successive modifiche legislative che hanno mantenuto in vigore l'art. 5, lett. b), della legge n. 283/1962. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 164 cod. pen. (ultimo comma)
L'esistenza di una causa ostativa al riconoscimento della sospensione condizionale della pena, se nota al giudice d'appello e ignota al giudice di primo grado, legittima la revoca del beneficio anche in sede esecutiva; la questione non viene considerata necessariamente preclusa dal mancato convincimento implicito del giudice d'appello.
art. 5, lett. b), legge 30 aprile 1962, n. 283
La condotta di vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione è rimasta rilevante come fattispecie penalmente sanzionata in seguito alle modifiche legislative successive; quindi la depenalizzazione invocata dal ricorrente non esclude l'esistenza del reato contestato.
art. 18 d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27
La norma di depenalizzazione richiamata non ha prodotto, per le specifiche disposizioni richiamate dalla sentenza, l'abrogazione della fattispecie in contestazione, anche in considerazione degli ulteriori interventi normativi (d.l. n. 42/2021 e legge di conversione n. 71/2021) che hanno mantenuto efficaci alcune previsioni della legge n. 283/1962.
d.l. 22 marzo 2021, n. 42, conv. con modifiche nella legge 21 maggio 2021, n. 71
Intervento normativo che ha inciso sull'entrata in vigore e sul contenuto delle disposizioni di depenalizzazione, con effetto di escludere l'abrogazione di alcune norme rilevanti (tra cui l'art. 5 della legge n. 283/1962) rispetto all'originaria formulazione del d.lgs. n. 27/2021.
Sez. 1, n. 24103 del 08/04/2021 (Fosco)
Giurisprudenza che afferma la legittimità della revoca in sede d'appello e in esecuzione quando emerga una causa ostativa nota al giudice d'appello ma ignota al giudice di primo grado; la mancata impugnazione da parte del PM non preclude la revoca.
Sez. 3, n. 34395 del 16/06/2021 (Dragotti)
Precedente che ha chiarito il regime della depenalizzazione rispetto all'art. 5 della legge n. 283/1962 e l'effetto degli interventi normativi successivi, confermando che la specifica condotta contestata resti penalmente rilevante.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata nel caso concreto.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena può essere disposta in sede esecutiva se sussiste una causa ostativa prevista dall'art. 164 cod. pen. che fosse ignota al giudice di primo grado ma nota al giudice d'appello.
- La mancata impugnazione da parte del pubblico ministero della concessione del beneficio in appello non esclude che il giudice d'appello, se rileva una causa ostativa, possa disporre la revoca anche d'ufficio o su richiesta del Procuratore generale.
- Argomenti basati su tardiva annotazione nel casellario giudiziale non impediscono automaticamente la revoca: ciò che conta è la presenza effettiva della causa ostativa al momento della decisione d'appello o in fase esecutiva.
- Le contestazioni relative alla depenalizzazione richiedono un esame attento delle modifiche legislative nel tempo e delle date di entrata in vigore delle norme: non è sufficiente invocare una norma di depenalizzazione senza considerare gli interventi successivi che possano averne ripristinato l'efficacia penale.
- In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29600/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29602/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29603/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29604/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29605/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29606/2023 del 10/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →